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Sentenza

Sentenza del 04/04/2016 n. 163 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Sanzione irrogata ex art.13 D. Lgs. n. 471/97 - Conciliazione giudiziale su fatto diverso - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 per l'omesso versamento all'Erario delle ritenute d'acconto relative a compensi corrisposti a una collaboratrice. Ha contestato la validità della notifica, la propria legittimazione passiva dopo la cessazione della società, la decadenza e la prescrizione della pretesa e, nel merito, l'assenza di prova del rapporto lavorativo e dell'obbligo di effettuare le ritenute. In primo grado era stata dichiarata cessata la materia del contendere perché una controversia collegata era stata definita mediante conciliazione giudiziale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e respinto il ricorso della contribuente. Ha stabilito che la conciliazione giudiziale riguardava soltanto il maggior volume d'affari IVA e le relative sanzioni, mentre aveva espressamente confermato le ritenute non operate e non versate e le relative sanzioni. La sanzione autonoma ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 riguardava quindi un fatto riscossivo diverso, non compreso nella conciliazione, e non poteva considerarsi estinta ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992. Sono state inoltre ritenute valide la notifica presso la residenza della legale rappresentante, sanati comunque eventuali vizi dalla proposizione del ricorso, e la tempestività dell'atto, notificato entro il quinto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la dichiarazione del sostituto d'imposta. Le contestazioni di merito sono state giudicate generiche e non provate. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997

    Prevede la sanzione per l'omesso versamento di ritenute dovute dal sostituto d'imposta. La sanzione può essere irrogata con atto autonomo e non viene automaticamente travolta da una conciliazione relativa a una diversa fattispecie tributaria.

  • Art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992

    La conciliazione giudiziale produce effetti sulla controversia definita e sulle sanzioni ad essa collegate.

    L'effetto estintivo della conciliazione opera soltanto entro i limiti oggettivi della controversia conciliata. Non si estende a pretese o sanzioni autonome riguardanti fatti diversi, anche se connessi al medesimo rapporto fiscale.

  • Artt. 2, comma 1, e 4 del D.Lgs. n. 471/1997

    Sono richiamati per le sanzioni relative all'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta nella controversia principale, distinta da quella relativa all'omesso versamento delle ritenute.

  • Art. 14 del D.Lgs. n. 471/1997

    È richiamato per la sanzione relativa all'omessa effettuazione della ritenuta alla fonte, anch'essa oggetto della controversia principale e distinta dall'omesso versamento sanzionato dall'art. 13.

  • Art. 145 c.p.c.

    Disciplina la notificazione agli enti e alle persone giuridiche. Nel caso concreto la notifica presso la residenza della legale rappresentante della società cessata è stata ritenuta regolare; in ogni caso, eventuali vizi sono stati sanati dalla costituzione in giudizio con difesa anche nel merito.

Massime di principio

  • Una conciliazione giudiziale estingue soltanto le pretese e le sanzioni espressamente comprese nell'oggetto della conciliazione; non produce automaticamente effetti su atti sanzionatori autonomi relativi a violazioni diverse.
  • È necessario confrontare puntualmente il contenuto dell'atto conciliativo con quello dell'atto sanzionatorio: l'eventuale conferma espressa di una posta fiscale impedisce di sostenere che essa sia stata abbandonata o definita.
  • L'omessa effettuazione della ritenuta e l'omesso versamento della ritenuta sono fattispecie distinte, potenzialmente sanzionabili con disposizioni diverse e mediante atti separati.
  • La proposizione del ricorso con difese anche nel merito può sanare eventuali vizi di notifica, perché dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto.
  • Per valutare decadenza e tempestività della sanzione occorre individuare l'anno in cui doveva essere presentata la dichiarazione del sostituto d'imposta e verificare il rispetto del termine quinquennale applicabile.
  • Contestazioni generiche o non supportate da prova documentale, soprattutto riguardo all'inesistenza del rapporto o dell'obbligo di ritenuta, non sono sufficienti a superare la pretesa tributaria.

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