Sentenza del 04/04/2016 n. 120 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, limitatamente alla ripresa a tassazione di costi e oneri ritenuti indeducibili perché sostenuti per acquisti di caffè da società aventi sede in territori a fiscalità privilegiata: "B" a Hong Kong e "C" nelle British Virgin Islands. La contribuente sosteneva la sussistenza delle esimenti previste dall'art. 110, comma 11, del TUIR, dimostrando sia l'effettiva attività commerciale delle controparti sia l'effettivo interesse economico delle operazioni. L'Agenzia riteneva invece sospetta la scelta di intermediari localizzati in Paesi black list, poiché la società conosceva direttamente i produttori indiani e guatemaltechi e avrebbe potuto acquistare da loro.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo insussistente un effettivo interesse economico a utilizzare intermediari black list. La Commissione tributaria regionale ha riformato tale decisione, accogliendo l'appello della società e annullando l'avviso di accertamento. Ha ritenuto provata l'effettiva operatività delle società estere e ha riconosciuto che, nel commercio internazionale del caffè, il ricorso a intermediari e operatori finanziari può essere economicamente giustificato dalla natura di commodity del prodotto, dalle quotazioni di borsa, dai rischi di cambio e di oscillazione dei prezzi e dalla necessità di assicurare determinate forniture a prezzi e date prestabiliti. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese di entrambi i gradi, liquidate in 1.500 euro per ciascun grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 110, comma 11, del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
La disciplina dell'indeducibilità dei costi relativi a operazioni con imprese residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata non si applica se il contribuente dimostra le esimenti previste dalla norma.
La sentenza valorizza le esimenti fondate sull'effettiva attività commerciale della controparte e sull'effettivo interesse economico dell'operazione. L'esistenza e l'operatività reale delle società estere, unite alla peculiarità del mercato delle commodities, possono escludere l'applicazione automatica dell'indeducibilità.
D.P.R. 917/1986 (TUIR), disciplina delle operazioni con Stati o territori a fiscalità privilegiata
La localizzazione della controparte in un territorio a fiscalità privilegiata non è stata considerata sufficiente, da sola, per negare la deducibilità dei costi: occorre valutare concretamente la realtà commerciale dell'operazione e le ragioni economiche della scelta del fornitore.
Divieto di ius novorum in appello
La CTR ha escluso che vi fosse una domanda o eccezione nuova, ritenendo che le ulteriori spiegazioni fornite dalla contribuente costituissero un approfondimento delle ragioni già poste a fondamento dell'impugnazione e non un mutamento della causa petendi.
Massime di principio
- La presenza di un fornitore in un Paese a fiscalità privilegiata non comporta automaticamente l'indeducibilità dei costi: l'Amministrazione deve valutare la concreta operazione e il contribuente deve documentarne effettività e giustificazione economica.
- L'effettivo interesse economico può risultare dalle caratteristiche del mercato di riferimento, soprattutto quando si tratta di commodities soggette a quotazioni di borsa, oscillazioni dei prezzi, rischi valutari e utilizzo di intermediari finanziari o commerciali specializzati.
- Il fatto che il contribuente conosca direttamente il produttore non esclude necessariamente la convenienza di acquistare tramite un intermediario: la scelta può essere giustificata dalla disponibilità della merce, dalla copertura dei rischi, dalla garanzia di consegna futura o dalla fissazione anticipata del prezzo.
- È essenziale conservare documentazione idonea a provare l'effettività delle operazioni e l'operatività delle controparti, come contratti, fatture, pagamenti tracciabili, documenti di trasporto, bilanci, assetti societari e prove delle funzioni svolte dall'intermediario.
- La valutazione dell'interesse economico deve essere concreta e coerente con le prassi del settore; non può basarsi soltanto sul confronto astratto con l'alternativa di acquistare direttamente dal produttore.
- In caso di contestazione, la difesa deve spiegare in modo puntuale la logica commerciale della scelta del fornitore e collegarla alle peculiarità del mercato, evitando motivazioni generiche o meramente formali.
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