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Sentenza

Sentenza del 04/04/2016 n. 118 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui il Comune aveva richiesto 4.726 euro di ICI per l'anno 2005, contestando l'omessa comunicazione e il mancato versamento dell'imposta sugli immobili portuali detenuti in concessione. La ricorrente sosteneva che il magazzino, destinato al deposito, alla movimentazione delle merci e alla fornitura di provviste alle navi, fosse privo di classamento e rendita catastale e dovesse comunque essere ricondotto alla categoria catastale E/1, relativa alle stazioni per servizi di trasporto marittimo, con conseguente esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 504/1992. Il Comune sosteneva invece che la società fosse soggetto passivo ICI e che la rendita presunta fosse legittima, affermando che il magazzino svolgesse anche attività commerciali e non fosse assimilabile a una stazione di trasporto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato gli avvisi ICI relativi agli anni 2005, 2006 e 2007. Ha ritenuto che la normativa speciale applicabile al Porto Franco di Trieste prevalesse sulla disciplina nazionale ICI e impedisse l'imposizione di un gravame fiscale sulle merci in transito. In ogni caso, ha ritenuto che il magazzino fosse funzionalmente integrato nelle attività portuali di sbarco, imbarco, instradamento e deposito delle merci, senza svolgimento di attività industriali o commerciali autonome, e quindi riconducibile alla categoria E/1, esente da ICI. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lett. b), D.Lgs. 504/1992

    Esenzione dall'ICI per i fabbricati a destinazione particolare classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, comprese le stazioni per servizi di trasporto terrestri e marittimi.

    L'esenzione è stata interpretata in senso funzionale: essa riguarda non solo la stazione in senso stretto, ma anche gli immobili e i magazzini strettamente collegati alle operazioni portuali e al trasporto marittimo, purché non siano destinati ad attività commerciali o industriali autonome.

  • Normativa speciale sul Porto Franco di Trieste, derivante dal Trattato di Parigi del 1947 e dai successivi atti di attuazione

    Esenzione da dazi doganali, tasse e altri gravami sulle merci in transito, salvo i diritti corrispondenti a servizi effettivamente prestati.

    La disciplina speciale del Porto Franco è stata ritenuta prevalente rispetto alla normativa nazionale ICI, poiché l'imposta costituisce un gravame fiscale non correlato a uno specifico servizio reso dal Comune.

  • Artt. 6, 13 e 16, L. 84/1994

    Le disposizioni sono richiamate per evidenziare l'autonomia e le competenze impositive delle autorità portuali, in contrapposizione alla pretesa impositiva comunale sugli immobili demaniali portuali.

  • Categoria catastale E/1

    Fabbricati destinati a stazioni per servizi di trasporto, terrestri e marittimi.

    La categoria E/1 è stata ritenuta applicabile a un magazzino portuale quando esso costituisce parte funzionale di un terminal e svolge attività necessarie o complementari al trasporto marittimo.

  • Cassazione, sentenza 22 aprile 2016, n. 20028/2015

    La pronuncia è richiamata come conferma dell'orientamento secondo cui i beni demaniali portuali concessi a imprese terminaliste possono essere classificati in categoria E/1 e, conseguentemente, beneficiare dell'esenzione ICI.

Massime di principio

  • Per stabilire l'esenzione ICI o IMU di un immobile portuale non è decisiva soltanto la sua ubicazione nel porto, ma soprattutto la funzione concreta svolta e il suo collegamento diretto con le operazioni di trasporto marittimo.
  • Magazzini, depositi e infrastrutture portuali possono rientrare nella categoria E/1 quando sono strettamente funzionali allo sbarco, all'imbarco, alla movimentazione, al deposito temporaneo o alla consegna delle merci in transito.
  • L'esenzione non opera automaticamente se l'immobile è utilizzato per attività commerciali o industriali autonome, estranee o solo indirettamente collegate al trasporto.
  • La richiesta dell'imposta sulla base di una rendita presunta può essere contestata quando l'immobile non è accatastato e la rendita non deriva da un classamento formalmente attribuito; le questioni sul classamento catastale, tuttavia, devono normalmente essere rivolte all'Agenzia delle Entrate.
  • Nelle aree soggette a una disciplina internazionale o speciale, occorre verificare se tale normativa prevalga sulla disciplina fiscale nazionale e se l'imposta richiesta costituisca un gravame vietato sulle merci in transito.
  • La concessione demaniale non determina da sola l'esenzione: è necessario dimostrare la natura demaniale dell'area, la destinazione portuale dell'immobile e il suo effettivo uso funzionale alle attività di trasporto.

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