Sentenza del 04/04/2016 n. 82 - Comm. Trib. Prov. Lecco
ACCERTAMENTO - Ante tempus - Ragioni di urgenza - Imminente scadenza termine di accertamento - Non imputabilità errata o tardiva pianificazione - Dimostrazione nella motivazione in sede giudiziale - Assenza - Illegittimità atto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’accertamento notificato prima della scadenza del termine dilatorio previsto dopo la consegna del processo verbale di constatazione. L’Amministrazione aveva giustificato l’emissione anticipata con l’imminente scadenza del termine decadenziale per notificare l’avviso, ma tale circostanza, da sola, non è sufficiente: l’Ufficio deve indicare e dimostrare che la situazione di urgenza non dipende da una propria errata o tardiva pianificazione delle attività e deve spiegare le ragioni per cui non si è attivato tempestivamente per consentire il pieno svolgimento del contraddittorio procedimentale.
La decisione
La sentenza ha ritenuto illegittimo l’atto emesso ante tempus, poiché l’Amministrazione non aveva adeguatamente motivato né dimostrato che la consegna tardiva del verbale e l’imminente scadenza del termine di accertamento non fossero imputabili a una propria errata o tardiva organizzazione. L’imminente decadenza può astrattamente costituire una ragione di urgenza, ma deve essere concretamente motivata nell’atto o provata nel giudizio. Ne consegue l’annullamento dell’accertamento.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine dilatorio tutela il contraddittorio procedimentale. L’emissione anticipata è ammessa solo in presenza di un’urgenza concreta, particolare e motivata; la mera prossimità della scadenza decadenziale non basta se dipende da una gestione tardiva imputabile all’Ufficio.
Cassazione civile, sentenze n. 1869/2014 e n. 2595/2014
Devono essere indicate "le ragioni per le quali l’Ufficio non si è tempestivamente attivato, onde rispettare il termine dilatorio in esame".
L’Amministrazione deve spiegare perché non ha agito tempestivamente e deve dimostrare che l’urgenza non deriva da errata o tardiva pianificazione delle attività. La motivazione può risultare dall’atto oppure essere integrata e provata nel giudizio.
Massime di principio
- L’emissione di un atto impositivo prima della scadenza del termine dilatorio è un’eccezione e richiede una motivazione specifica sull’urgenza.
- La prossima scadenza del termine di decadenza può giustificare l’atto ante tempus solo se l’Amministrazione dimostra che non è stata essa stessa a causare il ritardo nella pianificazione o nella conclusione dei controlli.
- Una motivazione generica, fondata esclusivamente sull’imminente scadenza dei termini, non è sufficiente a salvaguardare la validità dell’accertamento.
- In caso di contestazione, il giudice deve verificare concretamente la non imputabilità del ritardo all’Ufficio e la reale impossibilità di rispettare il contraddittorio.
- Se l’urgenza non è adeguatamente motivata o provata, l’accertamento emesso ante tempus può essere annullato.
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