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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15352/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di valida sottoscrizione da parte di difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Conseguentemente ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Non è stato esaminato il merito della sentenza assolutoria impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza del Giudice di pace di Varese del 26 settembre 2023, che aveva assolto l'imputata dal reato di diffamazione ai suoi danni. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sul merito assolutorio, perché ha rilevato un vizio formale assorbente: il ricorso per cassazione era stato sottoscritto da un difensore che, al momento della proposizione, non era iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, requisito imposto dall'art. 613 c.p.p. La difensora aveva conseguito tale abilitazione solo in data successiva (23 febbraio 2024).

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione, qualunque sia il provvedimento impugnato, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.

Massime di principio

  • L'impugnazione per cassazione richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione da parte di un difensore munito di abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
  • Il requisito dell'iscrizione nell'albo speciale deve sussistere al momento della proposizione del ricorso; una successiva abilitazione del difensore non sana il vizio originario.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio formale assorbente, la Corte non esamina le censure di merito contro la sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiffamazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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