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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15437/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza per presunta nullità e carenza di motivazione, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 493‑ter, comma 2, c.p.: il GUP avrebbe disposto la confisca per un valore corrispondente al profitto senza aver previamente effettuato alcun sequestro e senza fornire motivazione sull'entità del profitto attribuito all'imputato

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 493‑ter c.p., non è necessario un previo sequestro preventivo quando i beni o le somme siano individuabili al momento dell'esecuzione. Ha inoltre affermato che l'onere motivazionale è attenuato nella confisca obbligatoria e può essere assolto richiamando la fattispecie normativa se l'ammontare del profitto risulta agevolmente desumibile dai capi di imputazione; non sono emerse specifiche contestazioni difensive di fatto rilevanti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 493‑ter cod. pen.

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto o del prodotto del reato di indebito utilizzo di carte di credito; la Corte interpreta la norma nel senso che la confisca obbligatoria può essere disposta anche senza sequestro preventivo se i beni sono individuabili all'esecuzione

  • art. 12‑sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356

    Citato in raccordo giurisprudenziale: la confisca prevista dalla norma non presuppone necessariamente il sequestro preventivo se il bene è altrimenti identificabile

  • art. 111 Cost.

    La Corte rileva che l'omissione del sequestro preventivo non configura violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'obbligo di essere informati sulla natura e sui motivi dell'accusa, poiché tale obbligo è assolto con la formulazione dell'imputazione

  • Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 2, sent. n. 6383 del 29/01/2008 (Rv. 239448‑01)

    Sez. 2, Sentenza n. 6383 del 29/01/2008 Cc. (dep. 08/02/2008 ) Rv. 239448 - 01

    Confermato il principio che la confisca non richiede necessariamente il sequestro preventivo se i beni sono individuabili

  • Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 1, n. 43812 del 16/4/2018

    Affermato che la confisca obbligatoria non deve essere preceduta da sequestro quando il profitto sia agevolmente identificabile

  • Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 3, n. 29428 del 2019

    Nel patteggiamento è ammissibile ricorso per denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria, poiché la sua omissione determina illegittimità sul piano quantitativo delle statuizioni sanzionatorie

Massime di principio

  • La confisca obbligatoria del profitto ex art. 493‑ter c.p. può essere disposta anche in assenza di un sequestro preventivo, purché i beni o le somme siano individuabili al momento dell'esecuzione
  • Non sussiste un obbligo assoluto del giudice di motivare in modo articolato l'ammontare del profitto quando tale importo sia agevolmente desumibile dai capi di imputazione
  • L'omissione del sequestro preventivo non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa ex art. 111 Cost., se l'imputazione ha chiarito la natura e i motivi dell'accusa
  • Nel patteggiamento o nelle sentenze con confisca obbligatoria, la mancata applicazione della confisca può essere impugnata in Cassazione per profili di illegittimità quantitativa
  • In casi simili è utile per la difesa contestare specificamente la determinazione del profitto in fatto e fornire elementi probatori concreti per renderne difficile l'identificazione a partire dai capi di imputazione

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