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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35488/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (corte d'appello)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. per delitti in materia di stupefacenti. Dal testo risulta che il ricorso non deduceva alcuno dei motivi consentiti in sede di legittimità, poiché tendeva a far valere doglianze relative a motivi rinunciati nel concordato in appello, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi della determinazione della pena non integranti illegalità della pena, cioè non consistenti nel superamento dei limiti edittali o nell'applicazione di una pena diversa da quella prevista dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano, rilevando che, nel giudizio di concordato in appello, non sono proponibili in cassazione censure relative a motivi rinunciati, al mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi della pena che non si traducano in illegalità della stessa. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di appello resa con concordato sui motivi; in tale sede opera una limitazione dei motivi deducibili in cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Non è consentito in cassazione, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., lamentare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste da questa norma.

  • art. 568 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

  • art. 616 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito; il riferimento implicito è alla condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere usato per riproporre questioni oggetto di rinuncia nei motivi concordati.
  • Contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile in cassazione la sola omissione della verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se la doglianza non si traduce in un vizio consentito dal modello processuale adottato.
  • In tema di trattamento sanzionatorio, il sindacato di legittimità è ammissibile solo quando la pena sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non sono invece deducibili mere censure sulla quantificazione della pena.
  • Quando il ricorso non deduce motivi consentiti nel giudizio di concordato in appello, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile con procedura de plano.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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