Cassazione Penale, Ordinanza n. 36955/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell’imputato ha chiesto il 16 ottobre 2025 alla Corte d’appello di Catania la restituzione nel termine per impugnare la sentenza d’appello del 15 aprile 2025. Ha dedotto una causa di forza maggiore: il ricorso per cassazione, depositato tempestivamente tramite il Portale Deposito atti Penali e accettato dal sistema, non sarebbe stato registrato a causa di un errore informatico, poiché l’atto indicava l’imputato con il nome «Puleo David», mentre il sistema lo identificava con il doppio nome «Puleo David Massimo». La Corte d’appello, con ordinanza del 26 marzo 2026, si è dichiarata incompetente e ha trasmesso gli atti alla Cassazione. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità dell’istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta, senza condanna alle spese processuali. In primo luogo, ha rilevato che la restituzione nel termine presuppone l’inosservanza di un termine perentorio, mentre il richiedente sosteneva di avere depositato tempestivamente il ricorso per cassazione e documentava il deposito telematico: la situazione dedotta non integrava quindi il presupposto del rimedio. In ogni caso, l’istanza era tardiva, poiché, a causa dell’erronea individuazione del giudice competente, era giunta alla cancelleria della Cassazione soltanto il 9 aprile 2026, mesi dopo la conoscenza della dedotta causa di forza maggiore. La Corte ha escluso l’applicabilità del principio di conservazione degli atti previsto dall’art. 568, comma 5, c.p.p., perché la richiesta di restituzione nel termine non è un’impugnazione e non può essere trasmessa al giudice competente in forza di tale disposizione. Ha tuttavia precisato che l’ufficio che aveva ricevuto e acquisito la disponibilità del ricorso telematico dovrà trasmetterlo all’autorità competente per l’impugnazione ai sensi dell’art. 590 c.p.p. Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell’art. 611 c.p.p., assicurando alle parti adeguata interlocuzione.
Norme richiamate
Ed invero, l'istituto della restituzione nel termine postula l'inosservanza di un termine perentorio, previsto a pena di decadenza, per il compimento di un determinato atto, laddove lo stesso instante deduce e documenta di aver osservato il termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di appello, depositando tempestivamente al Portale Deposito atti Penali (PDP), come da ricevuta informatica allegata, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, non registrato per un errore del sistema.
La restituzione nel termine presuppone che sia stato inosservato un termine perentorio; non è il rimedio appropriato quando il richiedente deduce di avere depositato tempestivamente l’atto, sebbene questo non sia stato registrato dal sistema.
Ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza spetta al giudice che è competente a decidere sulla sua impugnazione.
La richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza deve essere presentata al giudice competente a decidere sull’impugnazione.
in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, ove ritenga la propria incompetenza a decidere in ordine alla richiesta presentatagli, deve dichiararne l'inammissibilità non potendo operare il principio di conservazione degli atti di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente, che è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la richiesta di restituzione nel termine
Il meccanismo di trasmissione al giudice competente previsto per le impugnazioni non si applica alla richiesta di restituzione nel termine, che non è qualificata dal codice come impugnazione; il giudice incompetente deve pertanto dichiarare inammissibile la richiesta.
Deve nondimeno osservarsi che, avendo l'instante documentato il deposito telematico del ricorso per cassazione e l'accettazione da parte del sistema informatico, l'ufficio cui l'atto risulta inviato ai sensi degli artt. 111-bis e 582 cod. proc. pen., acquisitane la disponibilità, dovrà trasmetterlo all'autorità competente per l'impugnazione in ossequio alla previsione di cui all'art. 590 cod. proc. pen.
Quando l’ufficio ha ricevuto e acquisito la disponibilità dell’atto di impugnazione telematico, deve trasmetterlo all’autorità competente secondo la disciplina dell’art. 590 c.p.p.
Deve nondimeno osservarsi che, avendo l'instante documentato il deposito telematico del ricorso per cassazione e l'accettazione da parte del sistema informatico, l'ufficio cui l'atto risulta inviato ai sensi degli artt. 111-bis e 582 cod. proc. pen., acquisitane la disponibilità, dovrà trasmetterlo all'autorità competente per l'impugnazione in ossequio alla previsione di cui all'art. 590 cod. proc. pen.
L’ufficio che ha acquisito la disponibilità dell’atto inviato deve trasmetterlo all’autorità competente per l’impugnazione, in applicazione dell’art. 590 c.p.p.
Deve nondimeno osservarsi che, avendo l'instante documentato il deposito telematico del ricorso per cassazione e l'accettazione da parte del sistema informatico, l'ufficio cui l'atto risulta inviato ai sensi degli artt. 111-bis e 582 cod. proc. pen., acquisitane la disponibilità, dovrà trasmetterlo all'autorità competente per l'impugnazione in ossequio alla previsione di cui all'art. 590 cod. proc. pen.
Una volta acquisita la disponibilità dell’atto, l’ufficio destinatario deve trasmetterlo all’autorità competente per l’impugnazione.
Il presente procedimento è stato trattato nelle forme del contraddittorio camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., onde assicurare alle parti adeguata interlocuzione rispetto alla decisione da adottare
La Corte ha trattato il procedimento in camera di consiglio non partecipata, assicurando alle parti un’adeguata interlocuzione.
Massime di principio
- La restituzione nel termine presuppone l’inosservanza di un termine perentorio previsto a pena di decadenza; se la parte sostiene di avere depositato tempestivamente l’atto e documenta il deposito, la mancata registrazione informatica non configura, in sé, l’inosservanza del termine richiesta per accedere a tale rimedio.
- La richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza è di competenza del giudice competente a decidere sull’impugnazione; se è presentata al giudice incompetente e perviene tardivamente al giudice competente, è inammissibile.
- Il principio di conservazione degli atti e di trasmissione al giudice competente previsto per le impugnazioni non si estende alla richiesta di restituzione nel termine, che non è qualificata come impugnazione dal codice di rito.
- Quando l’ufficio ha ricevuto e acquisito la disponibilità di un atto di impugnazione depositato telematicamente, deve trasmetterlo all’autorità competente per l’impugnazione secondo l’art. 590 c.p.p.
Come è indicizzato
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