Sentenza n. 3002/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -del provvedimento n. D/5943/2025 pronunziato dell’Ambasciata d’Italia a New Delhi in data 1/10/2025, sulla base del nulla osta al lavoro n. P-MN/L/Q/2025/101378 rilasciato dal SUI di Mantova in data 9/4/2025 su richiesta del 7/2/2025 della potenziale datrice di lavoro nell’ambito del Decreto Flussi 2025 .. - di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, adottato dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi sulla base del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, motivato sostanzialmente sulla base del cosiddetto rischio migratorio. Il visto era stato richiesto nell’ambito del Decreto Flussi 2025, a seguito del rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato da parte dello Sportello unico per l’immigrazione. Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha rilasciato il visto precedentemente negato.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del visto nelle more del giudizio ha attribuito al ricorrente il bene della vita perseguito, coincidente integralmente con il petitum del ricorso. Le spese sono state poste a carico del MAECI secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il visto è stato rilasciato solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, attribuendo al ricorrente il bene della vita oggetto del petitum.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente e attribuisce il bene della vita oggetto del ricorso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il rilascio del visto d’ingresso richiesto per lavoro subordinato nelle more del giudizio elimina l’interesse alla decisione sull’impugnazione del precedente diniego, quando il visto soddisfa integralmente la pretesa azionata.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando il soddisfacimento della pretesa sia intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 393/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 16 feb 2026Sentenza n. 398/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →