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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10551/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio di merito. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano sostanzialmente la riproposizione dei motivi di appello: essi contestavano la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'entità dell'importo liquidato alla parte civile. La Corte ha però rilevato che tali censure erano formulate in modo generico e miravano, in sostanza, a ottenere un terzo giudizio sul merito, sovrapponendo la valutazione difensiva a quella già compiuta nei precedenti gradi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero generici perché meramente reiterativi di quelli di appello e diretti a contestare il merito della decisione, non la tenuta logico-giuridica della motivazione. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva già dato risposta puntuale alle doglianze sull'elemento oggettivo, sulle attenuanti generiche e sulla liquidazione in favore della parte civile. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    richiamata per il principio secondo cui in cassazione non è consentito sovrapporre una propria rivalutazione del merito a quella compiuta nei precedenti gradi

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre pedissequamente le doglianze di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un terzo giudizio di merito mediante la semplice contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • È generico il motivo di ricorso che attacca il risultato valutativo del giudice di merito senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Quando la sentenza impugnata offre risposta puntuale alle censure su profili decisivi, come elementi costitutivi del reato, trattamento sanzionatorio e statuizioni civili, il ricorso che non si misuri con tali risposte è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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