Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12349/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società pubblica)

La controversia

La controversia origina da una domanda di rimborso proposta da una società che aveva pagato, in esecuzione di un lodo arbitrale divenuto esecutivo e relativo a fatti anteriori al trasferimento dell’opera, l’importo di euro 22.155.897,68 in favore del consorzio che aveva realizzato il "Raccordo circumvallazione-Asse Mediano-Asse di Supporto ASI 1^ lotto". La società sosteneva che, ai sensi dell’art. 42, commi 3 e 6, l. n. 144/1999, gli oneri del contenzioso relativi alle opere del programma di cui al Titolo VIII della l. n. 219/1981 gravassero sullo Stato, purché il contenzioso fosse antecedente al trasferimento delle opere. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che le opere infrastrutturali rientrassero nella nozione di opere di urbanizzazione. La corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, escludendo che le opere infrastrutturali fossero comprese nell’ambito dell’art. 42 l. n. 144/1999 e ritenendo che l’accollo statale riguardasse solo alloggi, opere acquedottistiche e opere di urbanizzazione connesse. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 42 l. n. 144/1999, degli artt. 80, 81 e 82 del Titolo VIII l. n. 219/1981, dell’art. 22 d.l. n. 244/1995, del d.lgs. n. 354/1999 e della normativa richiamata, sostenendo: 1) che la disciplina post-sisma non distinguesse in senso decisivo tra opere di urbanizzazione e opere infrastrutturali; 2) che la lettera dell’art. 42 non escludesse le opere infrastrutturali dal novero delle opere per cui lo Stato assume gli oneri del contenzioso; 3) che l’art. 8 d.lgs. n. 354/1999, nel riferirsi alle "opere" in termini generali, confermasse l’accollo statale per tutte le controversie anteriori al trasferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi, riuniti per connessione, cassando la sentenza della corte d’appello e rinviando alla medesima corte territoriale in diversa composizione. La Corte ha aderito al proprio orientamento secondo cui, in materia di interventi post-sisma di cui al Titolo VIII della l. n. 219/1981, quando non sia stata completata la previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, redazione dello stato di consistenza e formale consegna delle opere, gli oneri del contenzioso relativi al trasferimento delle opere restano a carico dello Stato; e ciò vale per tutte le controversie inerenti al trasferimento delle "opere" in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione e infrastrutturali. La Corte ha inoltre precisato che i riferimenti contenuti nella normativa alle opere acquedottistiche e alle opere di urbanizzazione servono a delimitare il piano di chiusura del programma, ma non restringono i soggetti tenuti a sopportare gli oneri del contenzioso alle sole opere espressamente menzionate.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 3 e 6, l. n. 144/1999

    La disposizione speciale pone a carico dello Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari; il riferimento a opere acquedottistiche e di urbanizzazione non limita la portata della regola alle sole opere espressamente menzionate, ma individua il perimetro del programma di chiusura.

  • art. 80 Titolo VIII l. n. 219/1981

    Riguarda il programma straordinario di edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione nell’area metropolitana di Napoli.

  • art. 81 Titolo VIII l. n. 219/1981

    Le opere e i programmi costruttivi devono essere realizzati in modo unitario, comprensivi di urbanizzazione primaria e secondaria.

  • art. 22, comma 2, d.l. n. 244/1995 conv. in l. n. 341/1995

    le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali

    Il trasferimento delle opere e il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi degli enti destinatari sono condizionati a una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, stato di consistenza e formale consegna delle opere.

  • art. 8 d.lgs. n. 354/1999

    Nel disciplinare la definizione transattiva delle controversie usa il riferimento generico alle "opere", confermando l’interpretazione estensiva dell’ambito delle controversie coperte dall’accollo statale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 4 l. n. 847/1964

    Richiamato per la nozione generale di opere di urbanizzazione, ma la Corte di merito aveva escluso che le grandi infrastrutture vi rientrassero.

  • art. 5-bis l. n. 456/1981

    Richiamato nel primo motivo come norma del quadro normativo di riferimento.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale di chiusura di un programma pubblico fa gravare sullo Stato gli oneri del contenzioso relativo a opere trasferite, il riferimento a specifiche categorie di opere serve a delimitare il programma, non necessariamente a restringere il novero delle controversie coperte, se il testo usa formule generali come "le opere".
  • Nel sistema degli interventi post-sisma 1980-1981, il subentro degli enti destinatari nei rapporti giuridici attivi e passivi non è automatico, ma presuppone una previa attività amministrativa di rendicontazione, catalogazione, stato di consistenza e formale consegna delle opere.
  • In presenza di una disposizione chiara e univoca nel suo significato letterale, l’interprete non può restringerne la portata sulla base di un generico criterio teleologico o di presunta mens legis, salvo che il risultato sia incompatibile con il sistema normativo.
  • La nozione di "opere" richiamata in una disciplina di chiusura del programma può comprendere, oltre alle opere di urbanizzazione, anche opere infrastrutturali, se ciò emerge dal coordinamento sistematico con le norme precedenti e successive e con la finalità di definizione complessiva del programma.
  • Il contenzioso avente titolo in fatti verificatisi prima del trasferimento delle opere resta a carico dello Stato anche quando la controversia riguarda opere infrastrutturali, se la disciplina speciale non introduce una esclusione espressa e se il trasferimento non è stato perfezionato secondo le modalità amministrative previste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.