Cassazione Penale, Ordinanza n. 33281/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano reiterativi di questioni già vagliate nei gradi di merito e non sviluppavano un confronto specifico con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Ha dedotto: 1) erronea applicazione dell'art. 49, comma 2, c.p.; 2) richiesta di esclusione della recidiva; 3) violazione dell'art. 133 c.p. in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano non consentite in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, senza un confronto specifico con la motivazione impugnata.
Norme richiamate
La censura sulla sua erronea applicazione è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché già affrontata e correttamente respinta dal giudice di appello.
La doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata dichiarata inammissibile in quanto meramente riproduttiva di questioni già decise e priva di specifico confronto con la motivazione impugnata.
La decisione fa riferimento alla richiesta di esclusione della recidiva, ma il testo non specifica ulteriormente il dato normativo; la censura è stata ritenuta non proponibile in sede di legittimità nei termini formulati.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza un effettivo confronto critico, questioni già esaminate e disattese in appello.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle doglianze di merito non consente il sindacato di legittimità.
- Le contestazioni sulla valutazione della recidiva e sulla commisurazione della pena devono essere dedotte in modo puntuale e non possono risolversi in una richiesta di nuovo giudizio di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità o per reiterazione di motivi già decisi, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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