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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44573/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a seguito di ordinanza cautelare disposta in sede di convalida d'arresto per il reato di cessione di stupefacenti in concorso con il fratello. Il ricorrente era stato poi assolto con sentenza di primo grado irrevocabile emessa dopo giudizio abbreviato. In cassazione si denunciava violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizi motivazionali della Corte d'appello che avrebbe fondato il rigetto su fatti diversi da quelli emersi nel processo penale, avendo ritenuto la "colpa grave" per essersi posto "accanto" al fratello al momento della cessione, per il sequestro di stupefacente rinvenuto nella sua abitazione e per il silenzio serbato in interrogatorio.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'iter motivazionale della Corte d'appello che, con valutazione ex ante e autonoma rispetto al processo penale, ha individuato condotte di colpa grave ostative all'indennizzo: il ricorrente era presente al momento della cessione (entrambi i fratelli raggiunsero il cessionario), si allontanarono insieme dopo la cessione e successivamente le perquisizioni hanno dato esito positivo (stupefacente sulla persona del cedente e rinvenimento nell'abitazione del ricorrente). La Corte ha inoltre precisato che, anche se la parte relativa al silenzio non è più apprezzabile dopo la modifica normativa, la "prova di resistenza" della Cassazione mostra che gli altri elementi erano sufficienti a sostenere il rigetto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e indica la causa ostativa rappresentata dal fatto che il detenuto abbia dato causa o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave. La Corte interpreta la colpa grave come valutabile ex ante e non necessariamente coincidente con una condotta penalmente rilevante: basta che la condotta, anche se non tipica, abbia ingenerato la falsa apparenza della configurabilità del reato e abbia concorso a determinare l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.

  • d.lgs. n. 188 del 2021, art. 4, comma 1, lett. b)

    Ha modificato l'art. 314 c.p.p. escludendo la rilevanza del silenzio dell'imputato ai fini dell'accertamento della colpa grave. La Corte segnala che, pur non potendo più fondare il rigetto sull'esercizio della facoltà di non rispondere, la Cassazione compie la 'prova di resistenza' per verificare se gli altri motivi addotti siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata.

  • Principi giurisprudenziali (Sez. U. n. 34559/2002 De Benedictis e successive pronunce richiamate)

    La Corte richiama costante giurisprudenza secondo cui il giudice della riparazione valuta autonomamente, con criterio ex ante, se le condotte dell'indagato abbiano concorso a determinare l'intervento dell'autorità; sono rilevanti comportamenti extraprocedimentali e le 'frequentazioni ambigue', purché motivatamente ritenute idonee a costituire indizi di complicità. Le valutazioni di fatto della corte territoriale fondate su motivazione congrua non sono sindacabili in Cassazione se non per manifesta illogicità.

Massime di principio

  • Il giudice che decide sull'equa riparazione valuta ex ante e autonomamente se la condotta del richiedente abbia causato o concorso a causare la falsa apparenza di reato, non se quella condotta integri penalmente il reato.
  • La 'colpa grave' ostativa all'indennizzo può derivare da comportamenti non necessariamente tipici ma oggettivamente idonei a suscitare il convincimento dell'autorità (es. presenza attiva al momento di una cessione, allontanarsi insieme al presunto cedente, ritrovamenti probatori nell'abitazione).
  • Le frequentazioni ambigue o la contiguità con persone coinvolte in traffici illeciti possono essere valutate come indizi di complicità, ma richiedono una motivazione specifica che ne dimostri la relazione di concausalità con la misura restrittiva.
  • Dopo la modifica normativa del 2021 il silenzio dell'imputato non può più costituire di per sé motivo di rigetto, ma la Cassazione verifica se gli altri elementi dati a base della decisione siano sufficienti (prova di resistenza).
  • Le valutazioni di fatto della Corte d'appello, se sorrette da argomentazione congrua e non manifestamente illogica, sono insindacabili in Cassazione: il rigetto può essere confermato anche quando il ricorrente sia stato assolto nel processo penale.

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