Sentenza del 18/06/2021 n. 803 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 pari a €6.776, relativo ad immobili della parrocchia (in particolare un immobile censito in cat. B1 adibito a scuola dell'infanzia paritaria). La parrocchia deduceva l'esenzione perché l'attività educativa, sociale e religiosa sarebbe non commerciale; eccepiva inoltre vizi procedurali (difetto di motivazione, mancata allegazione di atti/sentenze, omessa produzione del PVC e carenza del contraddittorio endo-procedimentale) e richiamava norme e circolari a favore dell'esenzione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello della parrocchia e confermato la sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento. Il giudice ha ritenuto che: l'onere della prova dei presupposti di esenzione grava sul contribuente e non è stata fornita documentazione idonea a dimostrare la non commercialità; la presenza di rette/corrispettivi per le prestazioni didattiche è un indice decisivo della natura commerciale (richiamando CJEU 2012 e Cass. n.14225/2015) e il fatto che la gestione operi in perdita non è rilevante per escludere la natura commerciale; la mancata produzione di sentenze citate nell'atto non è automaticamente viziante se tali sentenze non costituiscono presupposti dell'accertamento; non è necessario il verbale conclusivo (PVC) per accertamenti basati su acquisizione di dati d'ufficio; le motivazioni dell'accertamento sono adeguate se, anche se sintetiche, evidenziano ragioni e passaggi logico-deduttivi; pertanto l'esenzione è stata legittimamente disconosciuta e le sanzioni confermate. Spese di giudizio liquidate a carico della parte appellante per €1.000.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992 (art. 7 co.1 lett. i)
art. 7 co.1 lett. i D.Lvo n. 504/1992
La disposizione sull'esenzione ICI per particolari immobili è stata interpretata nel senso che per qualificare l'attività come non commerciale è necessario che le prestazioni siano gratuite o soggette a corrispettivo simbolico; il mero svolgimento di funzioni didattiche o religiose non esclude la natura commerciale se esistono rette.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 12
La CTR ha osservato che l'obbligo di redigere un processo verbale conclusivo (PVC) ai sensi dell'art.12 riguarda solo le verifiche effettuate nei locali del contribuente e non si estende agli accertamenti basati su acquisizione di dati d'ufficio (quindi l'assenza di PVC non invalida l'accertamento ICI nel caso di acquisizione anagrafica/dati catastali).
Legge n. 212/2000, artt. 7 e principi di motivazione
La motivazione dell'atto impositivo deve indicare le ragioni di fatto e di diritto; la CTR ha ritenuto che la motivazione dell'avviso ICI, pur sintetica, sia sufficiente se chiarisce i passaggi logico-deduttivi che sorreggono l'accertamento.
Legge n. 296/2006 (art. 1 co. 161-162)
artt. 1 co. 161 e 162 L. 296/2006
Riferimenti normativi richiamati dalla ricorrente per questioni di oneri probatori e procedure, ma la CTR non ha ritenuto tali richiami sufficienti a sovvertire l'accertamento quando il contribuente non dimostra i presupposti dell'esenzione.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 2012
Corte di Giustizia UE, 2012 (richiamata)
La sentenza è stata richiamata per il principio che la presenza di corrispettivi è un elemento caratterizzante dell'attività commerciale ai fini dell'esenzione; è stata quindi utilizzata per affermare che la percezione di rette rende l'attività commerciale salvo che il corrispettivo sia simbolico o l'attività gratuita.
Cassazione civile n. 14225/2015
La Corte di cassazione è stata richiamata per il principio secondo cui lo scopo di lucro e l'eventuale disavanzo di gestione sono irrilevanti ai fini della commercialità: rileva la natura della prestazione (retribuita) e non il risultato economico.
Cassazione civile n. 5082/2011
Citata in relazione al principio che l'obbligo di allegare atti citati nell'avviso non è esteso a tutte le sentenze che non costituiscono presupposto dell'accertamento e non sorreggono direttamente le ragioni impositive.
Cassazione civile n. 11082/2008
Riferimento sul tema della sufficienza della motivazione dell'atto impositivo: anche motivazioni sintetiche sono valide se rendono chiari i motivi ricognitivi e i passaggi logico-deduttivi.
Circolare Ministero/DF n. 2 del 26.1.2009
Circolare n. 2 D.F. del 26.1.2009
La parrocchia aveva invocato il contenuto della circolare per sostenere l'esenzione; la CTR però ha ritenuto che il richiamo alla circolare non fosse sufficiente a provare l'estraneità commerciale senza elementi probatori concreti.
Massime di principio
- L'onere della prova dei presupposti dell'esenzione fiscale grava sempre sul contribuente: senza documentazione probante l'amministrazione può legittimamente disconoscere l'esenzione.
- La percezione di corrispettivi (rette, retribuzioni, fee) per attività come l'istruzione è fortemente indicativa di natura commerciale ai fini ICI; solo prestazioni gratuite o con corrispettivo meramente simbolico possono configurare non commercialità.
- Il fatto che l'attività operi in perdita o senza scopo di lucro non esclude di per sé la natura commerciale della prestazione: il criterio rilevante è la struttura economica dell'attività (esistenza di corrispettivi).
- Per accertamenti basati su acquisizione di dati d'ufficio non sempre è necessario redigere un PVC; gli obblighi procedurali (es. contraddittorio endo-procedimentale) dipendono dalla modalità concreta di accertamento.
- La motivazione dell'atto impositivo non richiede l'allegazione di tutte le sentenze richiamate, ma deve comunque contenere i passaggi logico-deduttivi che rendono comprensibili le ragioni dell'accertamento.
- In contenziosi simili è utile produrre documentazione contabile, contratti, regolamenti delle rette e ogni prova che dimostri gratuità o simbolicità dei corrispettivi per sostenere l'esenzione.
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