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Sentenza

Sentenza del 18/06/2021 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Novara

IVA - Avviso di accertamento - Invito al contraddittorio - Invito a fornire dati e notizie - Equiparabilità - Esclusione - Vendita libri e-book - Aliquota agevolata - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione dell'accertamento IVA recante contestazione dell'aliquota applicata alle vendite di e-book e censura della procedura istruttoria; il contribuente contestava sia la qualificazione degli e-book come beni soggetti ad aliquota ordinaria anziché agevolata, sia l'equivalenza tra l'invito a fornire dati/notizie (art. 51 DPR 633/72 e art. 32 DPR 600/73) e l'invito al contraddittorio preventivo

La decisione

il giudice ha ritenuto che l'invito a fornire 'dati e notizie rilevanti ai fini dell'attività di controllo' previsto dagli artt. 51 DPR 633/72 e 32 DPR 600/73 costituisce un potere istruttorio potestativo dell'Amministrazione e non equivale all'invito al contraddittorio preventivo volto a garantire le difese del contribuente; inoltre ha affermato che la lettura di un e-book è intrinsecamente parte dello studio come per il libro cartaceo, per cui non sussiste una base per escludere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata ai libri in formato elettronico. Conseguentemente l'operazione dell'Amministrazione è stata censurata quanto alla qualificazione IVA e il contribuente è stato in sostanza ritenuto avente diritto all'aliquota agevolata

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51

    l'invito a fornire dati e notizie è ricondotto a un potere istruttorio potestativo dell'Amministrazione e non assume la funzione di formale invito al contraddittorio preventivo finalizzato alle difese del contribuente

  • D.P.R. 26 settembre 1973, n. 600, art. 32

    analogo richiamo: l'istituto è strumentale all'attività di accertamento e non equivale all'istituto del contraddittorio preventivo che ha una diversa finalità di garanzia difensiva

Massime di principio

  • L'invito a fornire dati e notizie ex artt. 51 DPR 633/72 e 32 DPR 600/73 è un potere istruttorio dell'Amministrazione e non può essere considerato automaticamente equivalente all'invito al contraddittorio preventivo: mancate comunicazioni a seguito di tale invito non producono di per sé l'illegittimità dell'accertamento salvo violazioni specifiche di garanzie difensive
  • Se il contribuente ritiene di essere stato privato del contraddittorio preventivo, deve dimostrare che l'assenza del contraddittorio ha concretamente compromesso la sua possibilità di difesa; la mera ricezione di un invito informativo non equivale a tale garanzia
  • Dal punto di vista dell'IVA sui prodotti editoriali, il criterio sostanziale dell'uso e della fruizione prevale sulla forma: se il contenuto elettronico (e-book) è destinato alla stessa fruizione e scopo educativo/culturale del libro cartaceo, può ritenersi applicabile l'aliquota agevolata
  • Nelle controversie sulle aliquote IVA per prodotti digitali è utile documentare la natura del contenuto (testi destinati allo studio, consultazione, lettura integrale) e dimostrare che la fruizione elettronica non ne altera la finalità sostanziale rispetto al cartaceo
  • Per difendersi efficacemente in fase istruttoria, il contribuente dovrebbe rispondere agli inviti a fornire dati fornendo elementi probatori mirati e, se ritiene violate garanzie difensive, chiedere esplicitamente l'attivazione del contraddittorio preventivo o sollevare la questione nelle sedi giurisdizionali

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