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Sentenza

Sentenza del 18/06/2021 n. 478 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

La procedura di collaborazione volontaria - Voluntary Disclosure bis - di cui l'art. 7 del D.L. 193/2016 è integralmente assimilabile alla procedura dell'accertamento con adesione - Sussiste - Non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile nè modificabile - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso della ritenuta applicata dagli istituti di credito sugli interessi (Euroritenuta) per gli anni 2013-2015 sostenendo che, avendo aderito e perfezionato la Voluntary Disclosure (art. 7 D.L. 193/2016), si era determinata una 'doppia imposizione' e quindi doveva essere riconosciuto il rimborso. L'Agenzia ha respinto la richiesta motivando che l'adesione alla V.D. ha definitivamente chiuso la posizione fiscale, che il contribuente non aveva indicato i redditi esteri nelle dichiarazioni, che aveva scelto l'anonimato/Eurotrattenuta e che la richiesta sarebbe tardiva ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92.

La decisione

La Commissione Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia e respinto il ricorso del contribuente. Ha ritenuto che la procedura di Voluntary Disclosure bis sia integralmente assimilabile all'accertamento con adesione (richiamando art. 2, comma 3, D.Lgs. 218/97 e la giurisprudenza della Cassazione), perciò non è soggetta ad impugnazione né a integrazione o modifica: l'istanza di rimborso sarebbe una forma surrettizia di impugnazione e pertanto improponibile. Inoltre l'art. 165, comma 8, TUIR esclude la detrazione/riconoscimento del credito quando i redditi prodotti all'estero non sono indicati nella dichiarazione, e nel caso in esame il contribuente aveva omesso tale indicazione (sanata però con la V.D.). Per questi motivi il rifiuto dell'Agenzia è stato confermato, il contribuente condannato alle spese dei due gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 7 D.L. 193/2016 (Voluntary Disclosure bis)

    La procedura di collaborazione volontaria è stata considerata integralmente assimilabile alla procedura dell'accertamento con adesione; perfezionata con pagamento, chiude definitivamente la posizione fiscale del contribuente.

  • art. 5‑quater DL 167/90 (richiamato dalla L. 186/2014)

    Rimanda alle norme in materia di accertamento con adesione; usata per sostenere l'assimilazione della V.D. all'accertamento con adesione.

  • art. 2, comma 3, D.Lgs. 218/97

    «l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio»

    Norma chiave per escludere la proponibilità di rimedi (compreso il rimborso) che si configureremmo come impugnazione surrettizia di un atto definito con adesione.

  • art. 165, comma 8, TUIR

    «la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata»

    Impone che il diritto alla detrazione/riconoscimento della ritenuta operate all'estero sussiste solo se i redditi esteri sono stati indicati in dichiarazione; l'omissione esclude il rimborso.

  • Direttiva 2003/48/CE e direttiva 2015/2060/UE

    La prima istituiva la 'Direttiva risparmio' (Euroritenuta); la seconda l'ha soppressa dal 01/01/2016; contesto normativo che inquadra l'Euroritenuta e lo scambio di informazioni.

  • Legge europea n. 122/2016, art. 28

    Prevede lo scambio automatico d'informazioni in materia tributaria dopo la soppressione della Direttiva 2003/48/CE.

  • Legge 186/2014

    Ha previsto una prima sanatoria per violazioni fino al 30/10/2014 e ha introdotto elementi normativi richiamati nell'ambito delle procedure di collaborazione volontaria.

  • art. 21 D.Lgs. 546/92

    Norma sul termine biennale per l'impugnazione/rimborso; l'Agenzia aveva eccepito tardività della richiesta, ma la Commissione ha ritenuto preclusiva la natura di adesione della V.D. e l'omissione dichiarativa come motivo principale.

  • Ordinanze Corte di Cassazione n. 13478/2020 e n. 18925/2018

    Giurisprudenza utilizzata per affermare che contro un accertamento definito per adesione sono improponibili istanze di rimborso che costituirebbero surrettizia impugnazione; rafforza la tesi di incontestabilità della V.D. assimilata all'adesione.

Massime di principio

  • La Voluntary Disclosure bis (art. 7 D.L. 193/2016) è equiparabile all'accertamento con adesione: se perfezionata e il contribuente ha accettato la liquidazione e pagato, la posizione fiscale è definitiva e non soggetta a impugnazione né a successivi rimborsi che ne rimetterebbero in discussione i termini.
  • Le istanze di rimborso successive a una procedura di adesione/voluntary disclosure possono essere considerate forme surrettizie di impugnazione e quindi essere dichiarate improponibili.
  • Se il contribuente non ha indicato i redditi prodotti all'estero nella dichiarazione dei redditi, l'art. 165(8) TUIR esclude la detrazione/riconoscimento della ritenuta estera: l'omissione dichiarativa preclude il rimborso, salvo che non sia possibile validamente dimostrare diversamente prima del perfezionamento della V.D.
  • Prima di aderire a una procedura di collaborazione volontaria è essenziale valutare l'impatto su eventuali ritenute estere già subite: l'adesione può impedire ogni successiva azione di rimborso connessa agli stessi fatti.
  • Il contribuente che ritenga sussistere una doppia imposizione deve valutare di proporre contestazioni prima di perfezionare la V.D.; una volta perfezionata e accettata la liquidazione, le vie di recupero sono fortemente limitate.
  • La tempistica (decadenze e termini) resta comunque rilevante: anche se in questi casi la Corte ha statuìto sulla inderogabilità dell'adesione, il rispetto dei termini processuali e amministrativi rimane condizione preliminare per altre contestazioni non connesse alla definizione tramite adesione.

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