Sentenza del 18/06/2021 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avviso di accertamento - sottoscrizione - produzione in giudizio della delega
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che non esiste alcun limite temporale decadenziale per produrre in giudizio l'atto recante la delega dalla quale risulta la legittimazione alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento. Pertanto la delega prodotta anche in fase processuale successiva è stata ammessa e valutata, con conseguente conferma della validità formale dell'avviso quando la delega dimostra la legittimazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento adducendo l'irregolarità o l'assenza della sottoscrizione del funzionario. In corso di giudizio l'Amministrazione ha prodotto l'atto contenente la delega che dimostra la legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l'avviso. La questione giuridica era se sussistesse un termine decadenziale per la produzione in giudizio della delega comprovante la legittimazione alla sottoscrizione.
Norme richiamate
principi generali del diritto probatorio e della normativa tributaria sulla sottoscrizione degli atti
La decisione interpreta tali principi nel senso che la prova documentale della delega può essere acquisita in giudizio senza vincoli di natura decadenziale temporale; la regolarità formale della sottoscrizione va verificata anche mediante documenti prodotti nel corso del processo.
Massime di principio
- La produzione in giudizio della delega che attesta la legittimazione a sottoscrivere un avviso di accertamento non è soggetta a termine decadenziale: può essere prodotta anche tardivamente e sarà valutata dal giudice.
- La sola assenza apparente della sottoscrizione non determina automaticamente l'annullamento dell'atto se l'Amministrazione è in grado di dimostrare la legittimazione con documenti prodotti in giudizio.
- È opportuno che il contribuente eccepisca tempestivamente la presunta nullità formale (mancanza di legittimazione) per costringere l'Amministrazione a produrre la documentazione necessaria; tuttavia l'eventuale tardiva produzione rimane ammissibile.
- Per evitare contestazioni processuali e rischi di annullamento formale, l'Amministrazione dovrebbe allegare o rendere disponibile la delega già al momento dell'emissione dell'atto o contestualmente al suo inoltro.
- Il giudice mantiene discrezionalità sull'ammissibilità e sul peso probatorio della delega prodotta in ritardo: la decisione finale dipenderà dalla completezza e dalla concretezza della prova documentale presentata.
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