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Sentenza

Sentenza del 18/06/2021 n. 814 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Imposta dirette e IVA: l'Ufficio contestava la deduzione di una perdita su crediti pari a € 2.986.781,31, sostenendo che mancassero nel 2012 gli elementi di certezza e precisione richiesti dall'art.101, comma 5 del TUIR e che la deduzione dovesse essere effettuata nel 2013 (anno di ammissione al concordato preventivo della debitrice XJ S.r.l.). Inoltre l'Amministrazione censurava la presunta assenza del requisito di terzietà della cessione, essendo le società coinvolte riconducibili agli stessi soggetti.

La decisione

Il giudice d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il Collegio ha ritenuto che, già nel 2012, sussistessero elementi obiettivi e inequivocabili che rendevano il credito di difficile esazione (avvio di indagini, interruzione lavori, diminuzione garanzie, trattative e cessione pro soluto a prezzo molto inferiore) e che la scelta di cedere il credito corrispondeva a corretti principi di gestione aziendale e di prudenza. Quanto al profilo della terzietà, il Collegio ha ritenuto irrilevante la comune riconducibilità dei soggetti laddove le società godevano di autonoma personalità giuridica e autonomia patrimoniale. Condanna alle spese in favore della parte vittoriosa quantificate in € 5.000.

Norme richiamate

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR) - art. 101, comma 5

    art. 101, comma V del Tuir

    richiede che la perdita su crediti sia certa e determinabile nell'esercizio per poter essere dedotta; la Corte ha ritenuto che tali elementi fossero già presenti nel 2012 sulla base degli indizi oggettivi e della cessione pro soluto a prezzo simbolico

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR) - art. 109, co. 1

    attiene al principio di competenza e alla rilevanza temporale degli eventi che determinano la perdita: il giudice ha interpretato che il momento rilevante per la deducibilità è quando la perdita è oggettivamente certa e quantificabile (nel caso, l'anno 2012), e non necessariamente l'anno di omologa del concordato

  • Legge Fallimentare - art. 161, comma 20, lett. e)

    art. 161, 20 comma, lett. e) della Legge Fallimentare

    norma richiamata rispetto alla procedura di concordato preventivo: l'istanza di ammissione al concordato è stata considerata elemento fattuale significativo che indicava il grave dissesto della debitrice

  • D.Lgs. 546/1992 - artt. 15, 35, 36

    artt. 15, 35 e 36 D. Lgs. N. 546/1992

    richiamate nella parte dispositiva per la decisione e la statuizione sulle spese processuali (norme del rito tributario)

Massime di principio

  • La deducibilità di una perdita su crediti dipende dal momento in cui la perdita risulta "certa e determinabile": ciò può verificarsi prima dell'esito formale di procedure concorsuali se sussistono elementi oggettivi che rendono la perdita prevedibile e misurabile.
  • La cessione pro soluto del credito a prezzo significativamente inferiore può costituire prova della definitiva perdita di valore se giustificata da ragioni economiche obiettive (diminuzione garanzie, indagini giudiziarie, interruzione dell'attività), e non è automaticamente invalida se le parti sono riconducibili a medesimi soggetti, purché vi sia autonomia giuridica e patrimoniale delle società e documentazione che attesti la genuinità dell'operazione.
  • Il principio di prudenza aziendale giustifica misure di tutela (es. cessione del credito) anche prima della definitiva pronuncia giudiziaria: il comportamento imprenditoriale volto a limitare un rischio prevedibile è valutabile positivamente ai fini fiscali se adeguatamente documentato.
  • In casi di operazioni con parti correlate, è importante documentare l'autonomia dell'operazione (motivazioni economiche, negoziazioni, determinazione del prezzo, atti societari) per evitare contestazioni sull'assenza di terzietà.
  • Per la corretta gestione del rischio fiscale, è consigliabile conservare e produrre prova degli elementi fattuali e delle ragioni aziendali che giustificano la deduzione della perdita nel periodo d'imposta in cui viene contabilizzata.

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