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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11889/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Caltagirone che aveva accolto la richiesta di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. Deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che i fatti di reato erano stati erroneamente qualificati giuridicamente. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha però rilevato che, nel rito di patteggiamento, la censura sull'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; nel caso concreto, la doglianza era in realtà diretta a contestare l'insufficienza degli elementi in atti per configurare il reato, profilo non consentito nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze di patteggiamento, poiché sotto la formale censura della qualificazione giuridica il ricorrente mirava in sostanza a contestare l'adeguatezza del compendio probatorio e la configurabilità del reato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    richiamati come base del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, cui si correla una motivazione della sentenza diversa e più essenziale rispetto al giudizio ordinario

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; non consente di dedurre censure diverse da quelle previste, tra cui non rientra la contestazione dell'insufficienza degli elementi in atti se mascherata da errore di qualificazione giuridica

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa

  • L. n. 103 del 23 giugno 2017

    ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., ampliando/precisando i limiti del ricorso per cassazione contro il patteggiamento

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue alla inammissibilità solo se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel rito di applicazione della pena su richiesta, la motivazione della sentenza è necessariamente calibrata sulla natura negoziale dell'accordo processuale e non è sovrapponibile a quella richiesta in un giudizio ordinario.
  • Contro la sentenza di patteggiamento è deducibile in cassazione l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo quando essa sia palesemente estranea al contenuto del capo di imputazione; non è invece consentito trasformare tale censura in una contestazione della sufficienza degli elementi a supporto della responsabilità.
  • La deduzione di un vizio di qualificazione giuridica non può essere utilizzata per veicolare doglianze sulla configurabilità del reato o sulla valutazione del materiale probatorio, che restano estranee ai motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. nel patteggiamento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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