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Sentenza

Sentenza n. 5913/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202601367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 7096/2025, che aveva ordinato di garantire l’operatività per 24 ore al giorno del Pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti; delibera dell’Azienda Ospedaliera San Pio n. 93 del 29 gennaio 2026, che dichiarava l’impossibilità di ripristinare il servizio h 24 per carenza di medici dell’emergenza-urgenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 7096 del 3 novembre 2025, che aveva imposto all’Azienda Ospedaliera San Pio di ripristinare entro 90 giorni l’operatività del Pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti per 24 ore al giorno, entro le risorse strumentali, finanziarie e umane già assegnate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ha chiesto anche la dichiarazione di nullità per violazione o elusione del giudicato, o in subordine l’annullamento, della delibera n. 93/2026 e degli atti istruttori presupposti, nonché la nomina di un commissario ad acta. L’Azienda aveva giustificato la mancata esecuzione con la carenza di dirigenti medici dell’emergenza-urgenza.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il TAR ha escluso che sussistesse un’impossibilità oggettiva di eseguire il giudicato: la relazione dell’Azienda indicava, nell’intera struttura, 17 dirigenti medici dell’emergenza-urgenza (2 a Sant’Agata de’ Goti e 15 a Benevento), 62 dirigenti medici equipollenti, 600 infermieri e 165 OSS; tali consistenze, considerate anche le dotazioni minime e massime previste per un Pronto soccorso di base, non dimostravano l’impossibilità di assicurare la continuità del servizio. La generica affermazione che una buona parte dei medici di Benevento non potesse svolgere turni notturni o essere trasferita temporaneamente per esoneri di legge non è stata ritenuta sufficiente a provare l’impossibilità. Il TAR ha quindi ordinato all’Azienda di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, nel rispetto dei limiti già fissati dal giudicato. Per un’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale della Regione Campania «Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale», con facoltà di delega a un funzionario tecnicamente idoneo. Il commissario dovrà operare entro le risorse già assegnate e nel rispetto dei diritti del personale sanitario. Il munus commissariale è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice esercitati per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • artt. 55, 56 e 71 d.P.R. 115/2002

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;

    Il compenso e le spese del commissario sono liquidati con successivo decreto collegiale secondo le disposizioni richiamate; la parcella va presentata entro il termine previsto dall’art. 71, il cui dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

    Il termine decadenziale per presentare la parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

  • art. 99 d.P.R. 115/2002

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;

    null

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione dell’amministrazione di non poter eseguire il giudicato per carenza di personale non dimostra, da sola, un’impossibilità oggettiva: la consistenza complessiva delle risorse disponibili e gli elementi concreti addotti a sostegno dell’impedimento devono essere valutati rispetto all’obbligo specifico stabilito dal titolo.
  • Quando l’amministrazione non prova l’impossibilità oggettiva di conformarsi al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un nuovo termine per l’esecuzione e nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento, vincolandolo ai limiti e alle condizioni già stabiliti dal titolo.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOrganizzazione del servizio sanitario
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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