Sentenza n. 430/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1067/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.08.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1067/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 1067/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 agosto 2024. La pronuncia è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 7 marzo 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'ulteriore eventuale inadempienza, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente e con termine di 90 giorni per gli adempimenti sostitutivi. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione per la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione e l'amministrazione risulti ancora inadempiente.
- In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte, per gli adempimenti sostitutivi in caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione del giudicato devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte dall'amministrazione.
Come è indicizzato
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