Cassazione Civile, Ordinanza n. 04208/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte del controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. In conseguenza dell'adesione della controparte, non è stata pronunciata condanna alle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso un decreto del Tribunale di Como; tuttavia, prima della decisione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e il controricorrente ha accettato tale rinuncia. La controversia non viene decisa nel merito, perché l'attività processuale si arresta per effetto dell'accordo delle parti sulla rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, quando accettata dalle controparti, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e impedisce la pronuncia di condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di impugnazione.
- In presenza di accettazione della rinuncia da parte della controparte, non si procede alla liquidazione delle spese di lite a carico del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04146/2024 del 15/02/2024
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04148/2024 del 15/02/2024
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04149/2024 del 15/02/2024
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04150/2024 del 15/02/2024
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04153/2024 del 15/02/2024
- ordinanza_civile · 15 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04156/2024 del 15/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →