Cassazione Penale, Ordinanza n. 14593/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il difensore del detenuto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il precedente provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata. La doglianza riguardava il fatto che il giudice di merito non avrebbe valutato autonomamente il comportamento del detenuto, limitandosi a richiamare una sanzione disciplinare inflitta nel semestre di riferimento (20.7.2023/19.1.2024) per una condotta ritenuta non di scarsa rilevanza, senza considerare il contenuto della documentazione del fascicolo disciplinare. La Corte ha rilevato che il ricorso prospettava in realtà censure di fatto e una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, incompatibile con il giudizio di legittimità, poiché l'ordinanza era sorretta da motivazione non illogica e sufficiente a fondare il diniego del beneficio per il periodo interessato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero a una diversa lettura degli elementi di fatto e all'adozione di parametri valutativi alternativi rispetto a quelli utilizzati dal tribunale di sorveglianza, a fronte di una motivazione non illogica sul diniego della liberazione anticipata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
liberazione anticipata
beneficio penitenziario negato in relazione al semestre in cui è stata valorizzata una sanzione disciplinare per condotta non di scarsa rilevanza
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di liberazione anticipata, il giudice di sorveglianza può fondare il diniego sul rilievo di una sanzione disciplinare riferita al semestre di osservazione, quando la motivazione dia conto in modo non illogico della rilevanza della condotta ai fini del beneficio.
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, se questa è sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- La deduzione secondo cui il giudice di merito avrebbe dovuto adottare parametri valutativi diversi non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione, se si risolve nella richiesta di una nuova ponderazione del materiale fattuale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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