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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15704/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, pur autorizzando la produzione in udienza di un CD-ROM contenente documentazione a sostegno della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva imposto ad Attanasio l'onere delle spese di trasmissione. Il ricorrente denuncia, inoltre, che il Direttore della casa circondariale avrebbe rifiutato di ricevere/inoltrare il CD all'atto del deposito dell'istanza, violando l'art. 123 c.1 c.p.p. e menomando le sue prerogative difensive; contesta infine che l'imposizione delle spese contrasti con l'equiparazione del luogo di collegamento remoto all'aula di udienza prevista dall'art. 146-bis disp. att. c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato in parte accolto. La Cassazione ha ritenuto non provata la contestazione relativa al presunto rifiuto del Direttore del carcere (quella parte del ricorso è rigettata per mancanza di riscontro fattuale). È invece annullata senza rinvio la parte dell'ordinanza che aveva imposto al detenuto l'onere delle spese di trasmissione del CD, constatando che tale imposizione ingiustificatamente peggiora la posizione difensiva del partecipante collegato da remoto e confligge con il principio di equiparazione previsto dall'art. 146-bis disp. att. c.p.p.; per il resto il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 123, comma 1, cod. proc. pen.

    "L'imputato detenuto [...] ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria"

    La norma riconosce la facoltà del detenuto di presentare atti tramite il direttore; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'assunto circa il rifiuto del Direttore non fosse adeguatamente provato, per cui la censura basata su tale rifiuto è stata respinta.

  • art. 146-bis, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la partecipazione dell'imputato mediante collegamento a distanza; la Corte evidenzia che Attanasio ha partecipato tramite audiovisione in applicazione della disposizione.

  • art. 146-bis, comma 5, disp. att. cod. proc. pen.

    "Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza"

    La Cassazione interpreta l'equiparazione come principio che impedisce di porre il partecipante collegato da remoto in condizioni peggiori rispetto a chi sarebbe presente fisicamente in udienza; ne consegue che oneri pratici o economici che derivino dalla modalità di collegamento non possono essere imposti al detenuto se ciò compromette il diritto di difesa.

Massime di principio

  • La partecipazione dell'imputato tramite collegamento audiovisivo è equiparata all'essere fisicamente in aula: non si possono introdurre oneri che peggiorino la sua posizione difensiva rispetto alla presenza in udienza.
  • L'onere economico di trasmissione di documenti collegati alla partecipazione da remoto non deve gravare sul detenuto se ciò deriva dalla modalità di partecipazione imposta dall'amministrazione; tali costi spettano, di norma, all'amministrazione.
  • Le contestazioni circa comportamenti del Direttore dell'istituto (es. rifiuto di ricevere o inoltrare documenti) devono essere adeguatamente documentate nel fascicolo processuale: senza riscontri fattuali la censura verrà probabilmente respinta.
  • La produzione di documentazione su supporto informatico è ammissibile anche per istanze quali la richiesta di patrocinio a spese dello Stato; l'apprezzamento sulla rilevanza probatoria rimane in capo al giudice, ma non può essere usato per penalizzare il detenuto quando la partecipazione è svolta da remoto.
  • In caso di violazione della tutela difensiva derivante dall'imposizione di oneri legati al collegamento remoto, la Corte può annullare il provvedimento impugnato limitatamente alla parte illegittima anche senza rinvio.

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