Cassazione Penale, Sentenza n. 03589/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi. Primo motivo: vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen. (stato di necessità), con la censura che la Corte territoriale avrebbe escluso la scriminante in modo contraddittorio e senza corretta valutazione delle prove relative alle sevizie subite dall'imputato, omettendo di disporre una perizia medico-legale e richiedendo indebitamente l'indicazione specifica degli autori delle coartazioni. Si sostiene che l'imputato fosse costretto, per salvare la propria vita, ad assumere il ruolo contestato. Secondo motivo: erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche), lamentando il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti rilevanti in ragione della condizione di migrante-vittima di torture e della coercizione subita, nonché della sua origine e del viaggio compiuto, con conseguente eccessiva severità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'assise d'appello conforme alla giurisprudenza in tema di stato di necessità: il pericolo deve essere attuale, grave, non altrimenti evitabile e non cagionato volontariamente o colposamente dall'agente; la sentenza territoriale ha logicamente escluso la scriminante alla luce della valutazione probatoria (arrivo volontario in XXXXX, ruolo esecutivo nell'associazione, possesso di strumenti per la custodia, condizioni migliori rispetto ad altri, assenza di prova certa sulla natura, epoca e provenienza delle lesioni). La valutazione di attendibilità delle testimonianze e la scelta probatoria sono del merito e non sindacabili in sede di legittimità salvo illogicità manifesta, che qui non è stata riscontrata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la critica alla negazione delle attenuanti generiche: la Corte territoriale può valorizzare il fattore ritenuto prevalente (tra quelli dell'art. 133 cod. pen.), e la gravità del fatto e il ruolo assunto dall'imputato giustificano la negazione dell'attenuante. Conseguentemente è stato confermato l'esito processuale a carico dell'imputato (pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione, multa di euro 120.000, espulsione a pena espiata, condanna al risarcimento del danno alle parti civili), rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.; disposta la cancellazione/oscura-mento dei dati sensibili relativi ai reati.
Norme richiamate
art. 54 cod. pen. (stato di necessità)
La Corte richiama che lo stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, che non sia stato volontariamente o colposamente cagionato dal soggetto che invoca la scriminante; il pericolo deve essere indipendente dalla volontà dell'agente e la valutazione della sua esistenza è rimessa al giudice di merito.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Le attenuanti generiche costituiscono giudizio di fatto; il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. per riconoscere o meno il beneficio; la loro esclusione è legittima se fondata su motivazione congrua che valorizzi la gravità del fatto o il ruolo dell'imputato.
art. 133 cod. pen. (elementi per la determinazione della pena)
La Corte osserva che nella determinazione del trattamento sanzionatorio il giudice può prendere in considerazione gli elementi indicati dall'art. 133 e prediligere quello ritenuto determinante, come la gravità del fatto, per escludere attenuanti.
art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali)
Applicazione formale: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente.
Massime di principio
- Lo stato di necessità non è riconosciuto se il pericolo è stato cagionato, anche indirettamente, dalla condotta o dalla posizione dell'agente: va valutato se il rischio era indipendente dalla sua volontà.
- La prova della coercizione o della condizione di costrizione va adeguatamente documentata; la mera affermazione in dibattimento, senza riscontri probatori idonei (es. perizia medico-legale che colleghi lesioni a episodi coercitivi), può non essere sufficiente.
- La valutazione dell'attendibilità delle testimonianze e la scelta probatoria sono di competenza del giudice di merito; in Cassazione si sindacano solo i vizi di motivazione macroscopici (contraddittorietà o illogicità manifesta).
- Per il riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice può basarsi su un elemento prevalente tra quelli indicati dall'art. 133; l'esistenza di condizioni personali difficili non garantisce automaticamente una valutazione più benevola se la gravità del reato e il ruolo nell'organizzazione sono preponderanti.
- Se la difesa ritiene necessarie prove esplorative (perizia medico-legale o altra indagine), tali richieste vanno formulate e documentate nei termini processuali adeguati; la mancata precisa contestazione o richiesta in sede di merito può essere valutata negativamente in sede di legittimità.
- In situazioni di presunta vittimizzazione di imputati che hanno svolto funzioni per un'organizzazione criminale, occorre distinguere tra subire coercizione e partecipare volontariamente o con autonomia organizzativa: elementi come autonomia di ruolo, gestione di altri soggetti e possesso di strumenti idonei a commettere reati indeboliscono la tesi della costrizione.
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