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Sentenza

Sentenza del 13/07/2021 n. 613 - Comm. Trib. Prov. Torino

Trattamento di fine mandato - Accantonamento - Inerenza - Deducibilità - Polizza assicurativa - Data certa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disciplina fiscale della deducibilità degli accantonamenti effettuati a titolo di trattamento di fine mandato (TFM) in favore dell'amministratore unico; in particolare se sia necessario che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto e se la canalizzazione degli accantonamenti in premi di polizze assicurative incida sul titolo o sulla deducibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31473/2019, ha affermato che la deducibilità fiscale degli accantonamenti per TFM richiede che il diritto all'indennità derivi da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto di mandato. Ha inoltre stabilito che il versamento degli accantonamenti mediante il pagamento di premi per polizze assicurative costituisce solo una modalità esecutiva dell'accantonamento e non modifica il titolo giuridico che legittima la deduzione. Di conseguenza, in mancanza di un atto di data certa anteriore, gli accantonamenti non possono essere considerati deducibili ai fini fiscali, mentre la loro canalizzazione tramite polizze non crea ex novo il presupposto per la deducibilità.

Norme richiamate

  • art. 105, comma 4, DPR 917/1986

    La norma pone condizioni per la deducibilità degli accantonamenti per indennità riconosciute ai sindaci o amministratori; la Corte interpreta che tra tali condizioni rientri l'esistenza di un titolo certo (atto di data certa) anteriore all'inizio del rapporto che sancisca il diritto all'indennità.

  • Cassazione, sentenza n. 31473/2019

    La giurisprudenza conferma che la modalità di versamento (es. premi assicurativi) non incide sul giudizio di deducibilità: è il titolo che conta. La sentenza applica e chiarisce l'art. 105, c.4, affermando che l'atto di data certa anteriore è requisito necessario.

Massime di principio

  • Per rendere deducibili gli accantonamenti per trattamento di fine mandato è necessario che il diritto all'indennità risulti da un atto formale avente data certa anteriore all'inizio del rapporto di mandato; in assenza di tale atto, la deducibilità va esclusa.
  • La scelta di destinare gli accantonamenti al pagamento di premi per polizze assicurative non modifica la natura dell'operazione né può sostituire il requisito del titolo: la polizza è mera modalità esecutiva.
  • Per evitare contestazioni fiscali è consigliabile predisporre documentazione probatoria idonea (atto contrattuale, verbali, polizze con clausole chiare) che dimostri il diritto all'indennità anteriore all'inizio del mandato e la correlazione degli accantonamenti al titolo.
  • In fase di pianificazione fiscale, preferire atti con data certa (es. atto notarile, scrittura privata con firma digitalmente o temporizzata) che comprovino il diritto all'indennità prima dell'assunzione dell'incarico.
  • Controllare che l'ammontare accantonato sia coerente con il diritto previsto dall'atto; l'eccesso non documentato può essere disconosciuto ai fini della deduzione.

Testo integrale

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