Cassazione Penale, Sentenza n. 22048/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina (art. 628 c.3 n.1, 3-bis, 3-quinques c.p.), contestando in particolare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3-bis cod. pen. Sostiene che la rapina è stata commessa sulle scale condominiali, che costituirebbero mera pertinenza della privata dimora e dunque non idonee a far scattare l'aggravante prevista per il delitto consumato in una «dimora privata o sua pertinenza». Lamenta dunque violazione di legge per l'erronea configurazione dell'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso che le scale condominiali e i pianerottoli costituiscano "luogo di privata dimora" o pertinenza della stessa, richiamando la giurisprudenza che considera tali aree accessibili a un numero indeterminato di soggetti e non idonee a garantire la riservatezza della vita privata. Di conseguenza ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3-bis cod. pen., escludendo tale circostanza aggravante, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce, sezione di Taranto, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ha comunque dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di rapina.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3-bis
L'aggravante opera quando la rapina è consumata nella dimora privata o in una sua pertinenza; le scale condominiali e i pianerottoli non sono considerate pertinenze della privata dimora quando sono accessibili a un numero indeterminato di soggetti, pertanto l'aggravante non si applica.
art. 628 cod. pen., comma 3, n. 1 e n. 3-quinques
Richiamate in relazione alla condanna per rapina complessiva; la decisione di cassazione non ha inciso sull'affermazione di responsabilità per i reati ascritti, ma solo sulla specifica aggravante n. 3-bis.
art. 615-bis cod. pen. (citato in giurisprudenza)
La giurisprudenza richiamata ha usato l'analogia per affermare che le scale condominiali e i pianerottoli non svolgono la funzione di protezione della vita privata e sono destinati all'uso di un numero indeterminato di persone, contribuendo così all'esclusione della qualifica di 'privata dimora' o sua pertinenza.
Massime di principio
- Le aree condominiali comuni come scale e pianerottoli, se accessibili a un numero indeterminato di persone, non costituiscono la privata dimora né sue pertinenti ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 628 c.3 n.3-bis.
- Perché l'aggravante "dimora privata o pertinenza" operi è necessario che il luogo garantisca l'esercizio della vita privata al riparo da occhi indiscreti o che sia funzionalmente collegato alla privata dimora in modo esclusivo o riservato.
- Se il fatto si svolge in un luogo aperto o accessibile all'indistinta categoria di persone, l'aggravante è esclusa e il giudice di merito dovrà rideterminare la pena senza quella circostanza aggravante.
- La rimozione di una specifica aggravante da parte della Cassazione non comporta necessariamente la riconsiderazione della responsabilità penale già accertata; spesso la pronuncia è limitata alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
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