Cassazione Civile, Ordinanza n. 21445/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il ricorso nasce da un giudizio di ottemperanza davanti al giudice tributario, promosso per ottenere l’esecuzione di una precedente decisione e la liquidazione delle spese di lite. Il professionista ricorrente, dopo aver diffidato e messo in mora la controparte, aveva attivato il giudizio di ottemperanza perché il pagamento non era stato eseguito nel termine assegnato; l’ente si è poi costituito sostenendo di avere pagato nelle more. Il giudice di merito ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto adempimento e ha disposto la compensazione delle spese. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si deduceva nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza; con il secondo si censurava la compensazione delle spese per violazione dell’art. 15 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che nel processo tributario la compensazione è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la statuizione di compensazione delle spese implica comunque una decisione sulla relativa domanda, sebbene di rigetto. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita soltanto in caso di soccombenza reciproca oppure per gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente; nel caso concreto il provvedimento impugnato si limitava ad affermare che le spese "possono compensarsi" senza alcuna motivazione idonea a giustificarne la deroga al criterio della soccombenza. L’ordinanza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro del vizio di nullità per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro della censura per violazione di legge sulla disciplina delle spese
richiamato in relazione all’obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda
richiamato per il difetto di motivazione della statuizione sulle spese
nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma e, dopo la modifica del 2015, richiede in via generale gravi ed eccezionali ragioni espresse nella decisione
richiamato dalla parte ricorrente nel motivo relativo alla disciplina delle spese nel processo tributario
richiamato dalla parte ricorrente nel motivo relativo al giudizio di ottemperanza nel processo tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese non può essere disposta in modo apodittico: fuori dall’ipotesi di soccombenza reciproca, occorre l’esistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente indicate nel provvedimento.
- La mera dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuto adempimento non esclude, di per sé, la statuizione sulle spese del giudizio; il giudice deve comunque regolarle con motivazione conforme ai criteri legali.
- Quando il giudice compensa le spese, tale statuizione implica una decisione sulla domanda di condanna alle spese, sicché non ricorre necessariamente un’omissione di pronuncia se la domanda viene disattesa implicitamente.
- Nel processo tributario la motivazione sulla compensazione delle spese deve essere specifica e riconducibile a ragioni oggettive o processuali idonee a rendere non applicabile il criterio generale della soccombenza.
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