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Ordinanza

Ordinanza n. 2017/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Det. Dir. Rep. n. CB/507/2026 prot. n. CB/29681/2026 emessa dal Direttore del Municipio Roma II in data 5/3/2026, notificata via pec in pari data, con cui il medesimo Municipio Roma II ha rilocalizzato il posteggio già concesso al ricorrente in Via Luisa di Savoia, lato fontana, Piazzale Flaminio, nella diversa area di Viale Bruno Buozzi, angolo Serpieri, in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche di contenuto e tenore sconosciuti, tra cui segnatamente: - la Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma II n. 36 del 29/12/2025, con cui è stato approvato il piano del commercio del Municipio Roma II; - la Deliberazione della Giunta del Municipio Roma II n. 4 del 26/2/2026; - il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del 28 ottobre 2011 (c.d. “decreto Galloni”).

Giustizia amministrativa202602891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di rilocalizzazione del posteggio da Piazzale Flaminio a Viale Bruno Buozzi, unitamente agli atti presupposti, tra cui il piano del commercio municipale, una deliberazione della Giunta municipale e il decreto ministeriale del 2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui il Municipio Roma II ha trasferito il posteggio già concesso in Via Luisa di Savoia, lato fontana, Piazzale Flaminio, in una diversa area di Viale Bruno Buozzi, angolo Serpieri. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui il piano del commercio del Municipio Roma II, la deliberazione della Giunta municipale e il decreto ministeriale del 28 ottobre 2011, indicato come decreto Galloni. Il testo dell'ordinanza non riporta il dettaglio delle singole censure di legittimità, ma evidenzia che la difesa del ricorrente non ha superato, nella fase cautelare, la prospettazione amministrativa fondata su una pluralità di interessi pubblici.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto, al sommario esame proprio della fase cautelare, che la rilocalizzazione non fosse stata disposta esclusivamente in ragione della fascia di rispetto prevista dal decreto ministeriale del 2011, ma fosse il risultato di un'approfondita istruttoria e di una specifica conferenza di servizi, riferite a una pluralità di interessi pubblici, come rappresentato da Roma Capitale nella memoria e nella documentazione depositata. Le censure non sono quindi apparse idonee a superare tale complessiva prospettazione amministrativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri riflessi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • DM Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del 28 ottobre 2011

    Il decreto è richiamato quale fonte della fascia di rispetto, ma il TAR ha rilevato che la rilocalizzazione era fondata anche su ulteriori interessi pubblici e sugli esiti dell'istruttoria e della conferenza di servizi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la rilocalizzazione di un posteggio non può essere valutata isolando una sola ragione posta a fondamento dell'atto quando l'amministrazione dimostri che la decisione deriva da un'istruttoria complessiva riferita a una pluralità di interessi pubblici.
  • La specifica conferenza di servizi e l'approfondita istruttoria richiamate dall'amministrazione possono concorrere, nella fase cautelare, a escludere che le censure dedotte superino la complessiva motivazione pubblicistica dell'atto.
  • La domanda cautelare va respinta quando, al sommario esame, le ragioni dell'amministrazione, supportate dalla documentazione prodotta, risultino prevalenti rispetto alle censure del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaConferenza di servizi
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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