Cassazione Penale, Ordinanza n. 37312/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato contro una sentenza del GIP del Tribunale di Caltagirone resa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento). Dal testo emerge che i motivi di impugnazione contestavano, solo in termini apparenti, la qualificazione giuridica delle condotte ascritte; tuttavia tali censure non si fondavano su emergenze immediatamente desumibili dal capo d'imputazione. La Corte ha quindi ritenuto i motivi inammissibili perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento alle sole violazioni di legge tassativamente previste, e le doglianze proposte non rientravano in tali ipotesi. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorso è stato deciso de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con applicazione delle conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La sentenza impugnata è una pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti.
limita l'impugnabilità della pronuncia di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
Il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è ammesso solo per le specifiche violazioni di legge previste dalla norma; non sono deducibili censure che si limitino a contestare in modo solo apparente la qualificazione giuridica se non emergono immediatamente dal capo d'imputazione.
inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano
L'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità, de plano.
fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni economiche e processuali previste dalla norma, incluse spese e somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non può essere utilizzato per riesaminare in fatto la qualificazione delle condotte.
- Le doglianze che contestano la qualificazione giuridica del fatto sono inammissibili quando non si fondano su elementi immediatamente ricavabili dall'imputazione e si risolvono in censure solo apparenti o di merito.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine a spese e sanzione pecuniaria processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37280/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37282/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37283/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37284/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37287/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37288/2025 del 17/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →