Cassazione Penale, Ordinanza n. 38705/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello emessa in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p., lamentando l'entità degli aumenti di pena riconosciuti per i reati satellite dopo l'applicazione della continuazione. In particolare contestava la quantificazione degli incrementi di pena fissati dal giudice dell'esecuzione: mesi 8 di reclusione per il capo a) e mesi 2 di reclusione per il capo b). La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva adeguatamente motivato la determinazione degli aumenti in ragione della gravità delle condotte e che i motivi del ricorso miravano sostanzialmente a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e specificamente motivata la quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite operata dal giudice dell'esecuzione nell'ambito dell'istanza ex art. 671 c.p.p., valorizzando la pericolosità della condotta, l'uso di arma, la pluralità delle ferite, le circostanze di tempo e di luogo e l'esigenza di non consentire una nuova valutazione del merito in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base dell'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva; la Corte valuta la congruità della quantificazione degli aumenti di pena conseguenti all'accoglimento della richiesta.
Norma implicita nel dispositivo in tema di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione ex art. 671 c.p.p., la determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite deve essere sorretta da motivazione specifica, calibrata sulla gravità concreta dei fatti e sulle loro modalità esecutive.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito della quantificazione della pena quando il giudice di merito abbia motivato in modo non manifestamente illogico e coerente con gli elementi fattuali rilevanti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura della gravità del fatto alla valutazione già compiuta dal giudice dell'esecuzione, senza denunciare reali vizi di legittimità.
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