Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37698/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato l'appello avverso la custodia cautelare in carcere. Il difensore deduceva errata applicazione di legge e vizi di motivazione, contestando la valutazione del Tribunale secondo cui il licenziamento sopravvenuto del ricorrente dalla ditta MCT non attenuava il pericolo di reiterazione, e richiamando altresì lo stato di incensuratezza, il tempo trascorso dai fatti e la possibilità di arresti domiciliari in luogo diverso dalla residenza con controllo a distanza (segnalando la vicinanza della stazione dei carabinieri di San Martino di Taurianova). Successivamente sono stati depositati motivi nuovi che reiterano le stesse censure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale corretta e logica: gravità del quadro indiziario, apporto non marginale del ricorrente (utilizzato in tre distinte occasioni per l'esfiltrazione di stupefacenti), ingenti quantitativi di cocaina importata (598 kg; 300 kg; 300 kg) e elementi che segnalano rapporti con la criminalità organizzata. Tale quadro giustificherebbe il pericolo di reiterazione, il rischio di inquinamento probatorio e di fuga, rendendo inidonei gli arresti domiciliari o il trasferimento in altro comune a recidere i contatti criminali. Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di doglianze attinenti a specifiche violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la cancelleria deve eseguire gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato come base per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti della cancelleria successivi alla pronuncia, come previsto dalla procedura esecutiva dei provvedimenti penali.

  • Sez. 6, n. 1238 del 3/12/2019 (Carletti)

    Citate per il principio secondo cui il venir meno della carica o della posizione lavorativa non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione; occorre motivazione che evidenzi circostanze di fatto che rendano probabile la reiterazione anche in diversa posizione soggettiva.

  • Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti)

    Richiamata per ricordare il limite della cassazione nel riesame del merito: il ricorso può contestare solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione dei fatti.

  • Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012 (Lupo)

    Ulteriore richiamo al principio che la Corte di legittimità non sovrappone al giudice di merito una rivalutazione dei fatti e delle prove, se la motivazione del giudice di merito è corretta e logica.

Massime di principio

  • Il licenziamento o la perdita della posizione lavorativa non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice deve motivare in concreto le ragioni per cui, nonostante il cambiamento di status, il rischio permane.
  • Nella valutazione della misura cautelare ha rilevanza la gravità del quadro indiziario: quantitativi elevati di stupefacente, ripetizione di episodi e ruolo operativo non marginale aumentano la probabilità del pericolo di reiterazione.
  • Contatti con la criminalità organizzata, il contesto associativo e la possibilità di inquinare il processo o di darsi alla fuga sono elementi che giustificano la custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive.
  • La vicinanza a un luogo di controllo (es. stazione dei carabinieri) o la proposta di misure alternative devono essere valutate dal giudice alla luce dell'intero quadro indiziario: non sono automaticamente sufficienti se non recidono i contatti criminali rilevati.
  • In sede di cassazione contro misure cautelari il sindacato è limitato: sono ammissibili solo censure di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione, non una rivalutazione dei fatti e delle prove.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.