Sentenza n. 4688/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza n. 38/22 del 06.09.2022, notificata in data 04.10.2022, con cui il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Marano ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere presuntivamente abusive – “tettoia in legno aperta su tre lati con copertura inclinata dello stesso materiale...avente una superficie di mq. 50 circa ed altezza massima di m. 3” - eseguite in Marano di Napoli alla Via Soffritto n. 4 sulla particella n. 1061 del foglio 35; - di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi il verbale di sopralluogo redatto dalla Polizia Municipale di Marano prot. n. 025-21670 del 07.07.2022 e la relazione istruttoria n. 23088 del 29.07.2022, mai notificate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una tettoia in legno aperta su tre lati, nonché gli atti presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo e la relazione istruttoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l'ordinanza comunale che le ingiungeva la demolizione di una tettoia in legno, di circa 50 metri quadrati e altezza massima di 3 metri, ritenuta abusiva. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dall'avvenuta spontanea demolizione del manufatto, chiedendo la compensazione delle spese. Poiché la rinuncia depositata fuori udienza non risultava notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, non ricorrevano le formalità necessarie per una valida rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito la legittimità dell'ordinanza di demolizione. Ha ritenuto che, pur in assenza della prova della notificazione della rinuncia alle altre parti prescritta dall'art. 84, comma 3, c.p.a., l'avvenuta spontanea demolizione del manufatto e la dichiarata volontà di rinunciare evidenziassero la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della definizione e del comportamento processuale della ricorrente.
Norme richiamate
L'atto di rinuncia, se depositato fuori udienza, deve essere notificato alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
La mancata prova della notificazione impedisce di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, ma non esclude che il giudice possa rilevare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Indicato quale base normativa per la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti depositata fuori udienza produce gli effetti propri della rinuncia solo se è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in mancanza della relativa prova, il giudizio non può essere dichiarato estinto per rinuncia.
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e il bene della vita o la situazione materiale controversa è venuto meno, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche se non sono state rispettate le formalità della rinuncia agli atti.
- La spontanea demolizione del manufatto oggetto di un'ordinanza di demolizione determina, in presenza della dichiarata perdita di interesse alla decisione, la sopravvenuta carenza di interesse all'esame della legittimità dell'ordinanza.
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