Sentenza n. 7588/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 309/2026, che aveva annullato integralmente il concorso per l’illegittima composizione della commissione, nonché, nel giudizio d’appello, la determinazione comunale di revoca della procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (candidata esclusa)
Prevale il privato
La controversia
La vincitrice del concorso per quattro posti a tempo indeterminato di funzionario presso l’ufficio urbanistica del Comune di Mercogliano ha appellato la sentenza del TAR Campania che, respinte le censure sulla valutazione delle prove scritte, aveva accolto il ricorso della candidata esclusa per l’illegittima nomina di un commissario e annullato l’intera procedura. L’appellante ha dedotto: 1) che la nomina della commissione avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente; 2) che la candidata non aveva impugnato l’art. 24 del regolamento comunale, il quale ammetteva la nomina di personale in quiescenza senza fissare un limite temporale; 3) che l’assenza di un limite nel regolamento comunale era una scelta discrezionale dell’ente consentita dall’art. 89 TUEL; 4) che il commissario era stato nominato come esperto, non come dipendente in quiescenza, e che per gli esperti non operava il limite temporale previsto per i pensionati. L’appellata ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta revoca del concorso, disposta dal Comune il 26 agosto 2026, ma l’appellante ha mantenuto interesse a preservare gli effetti della procedura originaria e ad aspirare all’assunzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di improcedibilità: la revoca del concorso non ha fatto venir meno l’interesse dell’appellante, che mira a conservare gli effetti della procedura originaria e ha impugnato anche la revoca. Nel merito, ha respinto tutti i motivi. La nomina della commissione è un atto endoprocedimentale privo di lesività immediata e può essere impugnata con l’esito conclusivo della procedura, quando la lesione diviene concreta. Il regolamento comunale, pur privo di un limite temporale espresso per la nomina di pensionati, non doveva essere impugnato: va conservato e interpretato come eterointegrato dalla disciplina statale, applicabile per gli aspetti non regolati localmente. La possibilità di nominare personale in quiescenza senza alcun limite temporale sarebbe irragionevole; in assenza di una disciplina comunale specifica opera quindi il limite massimo di tre anni dal pensionamento previsto dall’art. 9, comma 4, d.P.R. 487/1994. Infine, il decreto di nomina qualificava espressamente il commissario come funzionario amministrativo in quiescenza, e non come esperto; non è dunque applicabile la diversa disciplina invocata per gli esperti. Poiché il commissario era in pensione dal 31 marzo 2018 e il bando era del 9 aprile 2024, la nomina era illegittima. L’appello è stato rigettato; spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.P.R. 487/1994
La normativa concorsi (art. 9, comma 4, del DPR n. 487 del 1994) stabilisce che tali soggetti possano essere nominati, quali membri di commissione di concorso, a condizione che non siano in pensione da più di tre anni.
Il personale in quiescenza può essere nominato componente di una commissione di concorso solo se il pensionamento risale a non più di tre anni.
art. 89, comma 4, d.lgs. 267/2000
«In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487».
La disciplina statale sulle procedure di reclutamento integra quella locale per gli aspetti che il regolamento dell’ente non disciplina; ciò comporta l’applicazione del limite triennale alla nomina del personale in quiescenza.
Sennonché, ritenendo di dare applicazione al canone fondamentale di conservazione degli atti amministrativi (espresso dal brocardo utile per inutile non vitiatur e volto, in quanto tale, ad evitare il travolgimento o l’annullamento di una disposizione regolamentare, sebbene in parte qua, soprattutto allorché si possa dare a tali atti amministrativi di carattere generale “un qualche effetto”, come pure stabilito dall’art. 1367 c.c.), va da sé che, come pure correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, una simile norma regolamentare locale deve essere letta in uno con il DPR n. 487 del 1994 il quale pone, al contrario, un limite temporale ben preciso in tal senso.
Il canone di conservazione impone di preferire un’interpretazione del regolamento comunale che gli consenta di produrre effetti compatibili con la disciplina statale, integrandolo con il limite temporale previsto per i commissari in quiescenza.
Massime di principio
- La nomina della commissione di un concorso pubblico è un atto endoprocedimentale che, di regola, non determina una lesione immediata e non deve essere impugnato autonomamente prima dell’esito della procedura; può essere contestato quando, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, la lesione dell’interessato diviene concreta e verificabile.
- Quando il regolamento di un ente locale disciplina le procedure di reclutamento ma non regola uno specifico profilo, la disciplina statale richiamata dall’art. 89, comma 4, d.lgs. 267/2000 integra quella locale per gli aspetti mancanti.
- La previsione regolamentare che consente di nominare personale in quiescenza nelle commissioni di concorso senza fissare un termine non va interpretata come autorizzazione alla nomina senza limiti temporali: deve essere letta in modo conservativo e integrata con il limite massimo di tre anni dal pensionamento stabilito dall’art. 9, comma 4, d.P.R. 487/1994.
- La qualificazione del componente della commissione va accertata sulla base dell’atto di nomina: se l’amministrazione lo nomina espressamente come dipendente in quiescenza, non è possibile applicare la disciplina invocata per la diversa figura dell’esperto.
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