Sentenza del 10/03/2015 n. 879 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
APPELLO - PEDISSEQUA RIPROPOSIZIONE DEL RICORSO -INAMMISSIBILITÀ - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, l'atto di appello deve individuare l'oggetto della domanda, i capi della sentenza contestati e il provvedimento di riforma, totale o parziale, richiesto al giudice. La mera riproposizione delle difese di primo grado, priva di una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, non soddisfa tali requisiti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha riproposto in appello, in modo pedissequo, le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi posta dalla Commissione tributaria provinciale a fondamento del rigetto del ricorso. L'appello non indicava quindi adeguatamente i capi della sentenza impugnati né le ragioni per cui la decisione avrebbe dovuto essere riformata.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
L'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, degli estremi della sentenza impugnata, dell'oggetto della domanda e dei motivi specifici dell'impugnazione.
La norma impone che l'appello individui chiaramente i capi della sentenza contestati e formuli una critica specifica alla decisione di primo grado, indicando anche la riforma richiesta. Non è sufficiente ripetere le argomentazioni già svolte senza confutare la ratio decidendi.
Massime di principio
- Un appello tributario deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza di primo grado: la semplice riproposizione del ricorso originario può comportare l'inammissibilità.
- È necessario indicare con precisione quali capi della decisione vengono impugnati, per quali errori e quale modifica della sentenza si chiede al giudice.
- Le argomentazioni già dedotte in primo grado possono essere riprese solo se accompagnate da una critica specifica alle ragioni con cui il primo giudice le ha respinte.
- Prima di proporre appello occorre verificare che ogni motivo individui una concreta censura della decisione impugnata e non si limiti a reiterare la domanda originaria.
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