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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30702/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 08/02/2022 che aveva parzialmente annullato il sequestro preventivo per equivalente disposto dal GIP. La ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione relativamente alla contestazione per frode fiscale ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (capo n. 57) sostenendo che non è stata rinvenuta la documentazione fittizia né la stessa era stata registrata nelle scritture contabili; rileva altresì che la dichiarazione IVA è compilata "per massa" e che l'indicazione di un importo complessivo non prova la pregressa esistenza delle fatture. Sostiene che, in mancanza della prova della registrazione e dell'esistenza oggettiva delle operazioni, non ricorre il delitto di cui all'art. 2 e che il tribunale del riesame non ha valutato adeguatamente la questione della indeducibilità/indetraibilità degli importi e dell'inesistenza oggettiva delle operazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato, aspecifico e fondato su doglianze non consentite. Ha ritenuto corretta la valutazione del tribunale del riesame secondo cui, pur non essendo stata reperita la documentazione fittizia, esistono elementi concreti idonei a dimostrare la preesistenza delle fatture e il loro occultamento o distruzione (fra l'altro con la contestazione anche del reato di occultamento/distruzione delle scritture ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000). La Corte ha richiamato il principio che il reato di art. 2 è "bifasico" (registrazione/possesso delle fatture e successiva dichiarazione con elementi fittizi) e ha escluso che la mancata indicazione analitica delle fatture nella dichiarazione IVA (compilata per massa) escluda di per sé la configurabilità del reato se sussistono altri elementi probatori. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di Euro 3.000,00 in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si articola in una condotta "bifasica": una fase preparatoria consistente nella registrazione o detenzione delle fatture/documenti fittizi nelle scritture contabili e una fase consumativa consistente nella presentazione della dichiarazione con elementi passivi fittizi. La mancata reperibilità dei documenti può essere compensata dalla prova dell'occultamento o distruzione e da elementi che indicano la preesistenza delle fatture.

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che punisce l'occultamento e la distruzione delle scritture contabili; la sua contestazione può concorrere materialmente con il reato di cui all'art. 2 quando sia provata la sottrazione al potere accertativo dei documenti usati per la dichiarazione fraudolenta.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere delle spese processuali a carico della parte ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicato per condannare la ricorrente alle spese del procedimento.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alle modalità di trattazione del ricorso (procedura speciale/accelerata prevista dal decreto); indica la norma procedurale che ha disciplinato il trattamento del ricorso.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lettere b) ed e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era formulato richiamando violazione di legge e carenza di motivazione ai sensi delle lettere indicate.

Massime di principio

  • Per il reato di art. 2 d.lgs. n. 74/2000 la Procura deve provare sia la fase di registrazione/possesso delle fatture/documenti fittizi nelle scritture contabili, sia la presentazione della dichiarazione con elementi fittizi. Tuttavia, la mancata ritrovazione materiale dei documenti può essere compensata dalla prova del loro occultamento o distruzione.
  • La compilazione della dichiarazione IVA "per massa" (indicazione di importi complessivi) non esclude automaticamente la possibilità di configurare una frode fiscale se esistono altri elementi concreti che indicano la preesistenza e la sottrazione dei documenti contabili.
  • Il delitto di occultamento/distruzione delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000) può concorrere materialmente con la frode fiscale ex art. 2; non è sempre applicabile la disciplina del rapporto di specie/genere (art. 15 c.p.).
  • In materia di sequestro preventivo il sindacato in Cassazione è limitato: i ricorsi devono proporre vizi di legge o vizi motivazionali radicali. Doglianze di merito o contestazioni fattuali generiche sono spesso ritenute non consentite e portano a inammissibilità.
  • Chi impugna deve indicare con precisione gli errori di diritto o le carenze motivazionali minime: argomentazioni apodittiche o aspecifiche sulla mancata acquisizione di documenti o sulla interpretazione dei dati aggregati della dichiarazione rischiano di essere respinte.

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