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Ordinanza

Ordinanza n. 1173/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina dirigenziale del Comune di Rimini n. 601 del 19 marzo 2024, recante in oggetto “aggiudicazione ai sensi degli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016 ad “Adrigas s.p.a.” (con sede legale in via G. Chiabrera, n.34/g - 47924 Rimini – P.IVA 00353660400), della concessione per 12 anni del servizio di distribuzione del gas nell'''' A.TE.M. Rimini (CIG gara 856336150C)”, pubblicata sul sito internet della Stazione Appaltante in data 19.03.2024 e comunicata, in pari data, a mezzo PEC ad Italgas Reti S.p.A. con nota del Comune di Rimini prot. n. 0103767/2024, recante in oggetto “gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo (A.T.E.M.) di Rimini – CIG 856336150C – comunicazione aggiudicazione e risposta ad istanza di accesso agli atti.”, nota che, ove occorre possa, è da intendersi anch’essa qui impugnata; - di tutti i verbali del seggio di gara e della Commissione giudicatrice, allegati al sopraccitato provvedimento di aggiudicazione del 19.03.2024, nello specifico: verbali delle sedute di gara dell’8.02.2023, del 15.02.2023 e del 19.04.2023, verbali della Commissione giudicatrice n. 1 dell’8.05.2023, n. 2 del 9.05.2023, n. 3 del 17.05.2023, n. 4 del 1°.06.2023, n. 5 dell’8.06.2023, n. 6 del 15.06.2023, n. 7 del 22.06.2023, n. 8 del 25.07.2023, n. 9 del 26.07.2023, n. 10 del 3.08.2023, n. 11 del 6.09.2023, n. 12 dell’11.09.2023, nn. 13, 14 e 15 tutti del 19.09.2023, n. 16 del 19.10.2023, n. 17 del 9.11.2023, n. 18 del 5.12.2023 e n. 19 del 21.12.2023; - della proposta di aggiudicazione della concessione in favore di Adrigas S.p.A. formulata dalla Commissione giudicatrice e trasmessa al RUP per le attività conseguenti in esito alla seduta riservata del 21.12.2023; - ove occorrer possa, della nota del Comune di Rimini prot. n. 351028 del 10.10.2023; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale all’aggiudicazione in favore di Adrigas S.p.A., ivi inclusi, ove occorrer possa e se interpretati come preteso dall’Amministrazione resistente, il bando di gara, il disciplinare di gara, ogni atto e/o documento costituente la lex specialis di gara e i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante limitatamente ai profili di censura fatti valere con il presente ricorso, con espressa riserva di formulare motivi aggiunti; per la declaratoria dell’inefficacia del contratto di servizio eventualmente stipulato con l’attuale aggiudicataria Adrigas S.p.A. ai sensi degli articoli 121 e/o 122 Cod. proc. amm.; per la condanna dell’Amministrazione resistente ex articolo 116, comma 2, Cod. proc. amm. all’ostensione dei documenti di gara richiesti; per la condanna del Comune di Rimini, nella sua qualità di Stazione Appaltante, al risarcimento in forma specifica e dunque a provvedere all’aggiudicazione della gara e all’affidamento della concessione in favore della ricorrente Italgas Reti S.p.A., con domanda di subentro nel contratto di servizio eventualmente stipulato, e, ove questo non fosse possibile, al risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi in ragione della illegittimità dei provvedimenti impugnati. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da Italgas Reti S.p.A. in data 2 luglio 2024: per l’annullamento deli atti già impugnati con il ricorso principale; per la condanna dell’Amministrazione resistente ex articolo 116, comma 2, Cod. proc. amm. all’ostensione dei documenti di gara richiesti; per la declaratoria dell’inefficacia del contratto di servizio eventualmente stipulato con l’attuale aggiudicataria Adrigas S.p.A. ai sensi degli articoli 121 e/o 122 Cod. proc. amm.; per la condanna del Comune di Rimini, nella sua qualità di Stazione Appaltante, al risarcimento in forma specifica e dunque a provvedere all’aggiudicazione della gara e all’affidamento della concessione in favore della ricorrente Italgas Reti S.p.A., con domanda di subentro nel contratto di servizio eventualmente stipulato, e, ove questo non fosse possibile, al risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi in ragione della illegittimità dei provvedimenti impugnati. Quanto al ricorso incidentale depositato da Adrigas S.p.A. in data 21 maggio 2024: per il rigetto della domanda di accesso agli atti ex articolo 116, comma 2, Cod. proc. amm. proposta da Italgas Reti S.p.A.ente Italgas Reti S.p.A., con domanda di subentro nel contratto di servizio eventualmente stipulato, e, ove questo non fosse possibile, al risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi in ragione della illegittimità dei provvedimenti impugnati. Quanto al ricorso incidentale depositato da Adrigas S.p.A. in data 21 maggio 2024: per il rigetto della domanda di accesso agli atti ex articolo 116, comma 2, Cod. proc. amm. proposta da Italgas Reti S.p.A.

Giustizia amministrativa202400578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione per dodici anni del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM Rimini in favore di altra impresa, con gli atti di gara presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta dal Comune di Rimini in favore dell'attuale aggiudicataria, nonché i verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice, la proposta di aggiudicazione e gli ulteriori atti connessi, formulando anche riserva di motivi aggiunti. Ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, l'accesso ai documenti di gara ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., l'aggiudicazione in proprio favore con eventuale subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Con motivi aggiunti ha reiterato tali domande. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale limitatamente al rigetto della domanda di accesso agli atti. Dall'ordinanza emerge che il giudizio dipende dall'esito di un distinto giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato, individuato con R.G. n. 2816/2026.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la decisione del presente giudizio dipenda dall'esito del giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato, R.G. n. 2816/2026. In applicazione dell'art. 79, comma 1, c.p.a., ha quindi disposto la sospensione del giudizio sino alla definizione del giudizio pregiudiziale. L'ordinanza non esamina nel merito le censure contro l'aggiudicazione, la domanda di accesso, la sorte del contratto o le pretese risarcitorie, e non regola espressamente le spese.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la sospensione del giudizio in ragione della dipendenza della causa dall'esito di altro giudizio pendente.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    È indicato quale fondamento processuale della domanda di ostensione dei documenti di gara; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Sono richiamati per la domanda di declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la domanda non è stata decisa nel merito.

Massime di principio

  • Quando la decisione di un giudizio amministrativo dipende dall'esito di altro giudizio pendente davanti a un giudice diverso, il giudice procedente può sospendere il processo fino alla definizione della controversia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a.
  • La sospensione per pregiudizialità impedisce la decisione nel merito delle domande di annullamento, accesso, inefficacia del contratto e risarcimento, che restano impregiudicate sino alla definizione del giudizio pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieDistribuzione del gasRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo

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