Cassazione Civile, Ordinanza n. 19261/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Nel giudizio ex art. 445-bis c.p.c. il tribunale aveva omologato il requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa, ma aveva rigettato la domanda relativa alla pensione, compensando integralmente le spese di lite. Il ricorrente ha impugnato solo il capo sulle spese, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, 113 e 116, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché nel giudizio era stata proposta un'unica domanda ed essa era stata accolta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura sulle spese. Ha interpretato il ricorso introduttivo come contenente sin dall'origine due diverse domande: una volta al riconoscimento dell'assegno e l'altra della pensione, poiché nell'atto amministrativo e nelle conclusioni si richiedeva il riconoscimento dello stato invalidante idoneo alla concessione dell'una o dell'altra prestazione e, comunque, l'invalidità in misura pari o superiore al 74%. Poiché il giudice di merito aveva accolto solo una delle due pretese, non risultava violato il principio di soccombenza; la compensazione delle spese rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha disposto nulla per le spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Norme richiamate
norma sul procedimento per l'accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale, nel cui ambito è stato deciso il giudizio
richiamato come parametro per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza
richiamato come base della possibile compensazione, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale vizio di legittimità dedotto
ha giustificato la statuizione di 'nulla per le spese' del giudizio di cassazione
Massime di principio
- Ai fini della regolazione delle spese, il principio di soccombenza impedisce di porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa, mentre la compensazione in presenza di soccombenza solo parziale o di altri giusti motivi rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
- Nel valutare se una parte sia totalmente vittoriosa o solo parzialmente vittoriosa, occorre interpretare l'atto introduttivo nel suo complesso, senza fermarsi alla sola formulazione letterale di singole espressioni, per verificare quante e quali domande siano state effettivamente proposte.
- Se dall'atto emerge una pluralità di domande autonome e il giudice ne accoglie solo una, la parte non può qualificarsi come interamente vittoriosa e la compensazione delle spese non viola di per sé il principio di soccombenza.
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