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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06240/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso della ritenuta d'imposta applicata dal Comune di Reggio Calabria sulla somma erogata a titolo di indennità per l'esproprio di un terreno appartenuto alla propria dante causa. La domanda si fondava sull'assunto che la ritenuta non sarebbe stata dovuta se l'Amministrazione espropriante avesse corrisposto tempestivamente l'indennità, anziché solo molti anni dopo l'avvio della procedura, e comunque in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 11, comma 7, della l. n. 413/1991. Dopo il diniego dell'Agenzia, la contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi anche in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 11, commi 5 e 7, della l. n. 413/1991 e 25 del d.P.R. n. 327/2001. Sosteneva che il principio derivante dalla giurisprudenza CEDU sul caso Belmonte c. Italia non fosse applicabile, perché in quella vicenda l'indennità era stata accertata e quantificata prima dell'entrata in vigore della legge del 1991, mentre nel caso concreto la liquidazione dell'indennità era intervenuta solo molti anni dopo, in esito a un giudizio amministrativo e poi a una transazione; inoltre, la contribuente non avrebbe subito un concreto pregiudizio per il ritardo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha valorizzato il fatto che i terreni erano stati occupati d'urgenza nel 1972 per la realizzazione di un'opera pubblica, che il decreto di esproprio non era stato emesso nei termini e che la tardiva corresponsione dell'indennità era dipesa dall'ingiustificato ritardo dell'Amministrazione, la quale aveva resistito anche giudizialmente. Secondo la Corte, il quadro fattuale rientrava nell'orientamento consolidato che esclude l'imponibilità della plusvalenza quando il pagamento dell'indennizzo, avvenuto dopo la l. n. 413/1991, dipenda da un ritardo irragionevole della p.a. La Corte ha inoltre liquidato le spese in favore della controricorrente e ha escluso il cd. doppio contributo, poiché la soccombente era una pubblica amministrazione assistita dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 11, commi 5 e 7, L. 30 dicembre 1991, n. 413

    La Corte richiama la disciplina fiscale della plusvalenza e della ritenuta sull'indennità di esproprio, precisando che l'imponibilità va esclusa quando il pagamento intervenga dopo la legge ma per effetto di un ingiustificato ritardo dell'amministrazione nei casi ricostruiti dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 25 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    È menzionato nel ricorso come norma violata, ma la Corte ritiene infondata la censura alla luce del consolidato indirizzo interpretativo sul rapporto tra ritardo amministrativo e imponibilità dell'indennizzo.

  • art. 2-bis L. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato per affermare che dai principi sul termine ragionevole di definizione dei procedimenti amministrativi si ricava il pregiudizio subito dal contribuente quando il pagamento dell'indennità avviene solo dopo un ritardo irragionevole della p.a.

  • Art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    La giurisprudenza CEDU, richiamata attraverso il caso Belmonte c. Italia, è utilizzata come base del principio per cui la ritenuta viola la tutela del pacifico godimento dei beni quando l'applicazione dipenda dal mancato tempestivo adempimento della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • La plusvalenza derivante dal pagamento dell'indennità di esproprio non è imponibile quando gli atti traslativi siano anteriori al 31 dicembre 1988 e il pagamento intervenga dopo l'entrata in vigore della l. n. 413/1991, se il ritardo nel pagamento dipende da un ingiustificato ritardo dell'amministrazione.
  • Ai fini dell'esclusione dell'imponibilità, è sufficiente che il ritardo amministrativo sia oggettivamente irragionevole e imputabile alla p.a., anche se questa abbia resistito in giudizio al pagamento; non è निर्णisivo che l'indennità sia stata formalmente quantificata solo successivamente.
  • Il pregiudizio fiscalmente rilevante per il contribuente consiste nel non aver ricevuto il pagamento in un termine ragionevole di definizione del procedimento espropriativo; il fatto che la liquidazione dell'indennità avvenga mediante transazione non esclude, di per sé, l'applicazione del principio se la causa del ritardo resta la mancata tempestiva azione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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