Cassazione Penale, Sentenza n. 46113/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Trani che non aveva convalidato l'arresto in flagranza degli odierni resistenti per presunto furto, ritenendo violato l'art. 143 c.p.p. perché agli arrestati, che non comprendono l'italiano, non era stata assicurata l'assistenza di un interprete per comprendere l'accusa a loro formulata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza di non convalida. La Corte ha ricordato che la direttiva 2010/64/UE e l'art. 143 c.p.p. garantiscono il diritto all'interprete per comprendere l'accusa e seguire gli atti, ma ha precisato che non è necessario nominare un interprete immediatamente al momento dell'arresto in flagranza se non vi è ancora stata la formale 'formulazione' dell'accusa. Nel caso concreto la P.G. aveva consegnato agli arrestati la comunicazione dei diritti (art. 386 c.p.p.) e il verbale di perquisizione tradotti nelle loro lingue; la nomina dell'interprete è invece determinante in sede di convalida/interrogatorio. Il mancato reperimento tempestivo di un interprete può essere giustificato da causa di forza maggiore e non invalida automaticamente la convalida.
Norme richiamate
Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 3, comma 1
gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari
Stabilisce il principio generale del diritto all'assistenza di un interprete nelle fasi investigative e giudiziarie; è la norma europea di riferimento per l'interpretazione dell'art. 143 c.p.p.
l'indagato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa
Garantisce il diritto all'interprete per comprendere l'accusa e seguire gli atti; la Corte interpreta che il diritto trova piena applicazione soprattutto nelle fasi in cui l'accusa viene formalmente contestata (es. interrogatorio di convalida), mentre non impone la nomina immediata di un interprete già al mero atto materiale dell'arresto in flagranza
Atto di recepimento della direttiva UE che ha aggiornato il testo dell'art. 143 c.p.p.; non ha mutato la regola secondo la quale la formulazione dell'accusa avviene normalmente in sede di interrogatorio di convalida
Impone la comunicazione scritta dei diritti all'arrestato; la fornitura di tale comunicazione in lingua comprensibile è un elemento che può supplire temporaneamente all'assenza immediata di un interprete
contestazione del fatto "in forma chiara e precisa"
Indica che la formale contestazione dell'accusa avviene con l'interrogatorio di convalida; è in quella sede che diventa essenziale l'assistenza di un interprete per garantire la comprensione dell'accusa
Massime di principio
- Il diritto all'interprete è pienamente garantito per consentire di comprendere l'accusa e seguire gli atti processuali; ciò si realizza soprattutto nelle udienze e negli interrogatori (es. convalida).
- Non è obbligatoria la nomina immediata di un interprete al solo momento materiale dell'arresto in flagranza se non è ancora avvenuta la formale contestazione dell'accusa; il giudice di legittimità ammette la convalida anche se l'interprete non è reperibile per ragioni di forza maggiore.
- La consegna, nelle lingue degli indagati, della comunicazione dei diritti (art. 386 c.p.p.) e la traduzione di atti rilevanti possono attenuare l'assenza temporanea dell'interprete e giustificare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria.
- L'accertamento della conoscenza della lingua è attribuito all'autorità giudiziaria: l'eventuale violazione rilevante si configura soprattutto se manca l'interpretazione in sede di formalizzazione dell'accusa (convalida/interrogatorio) o se non sono state fornite efficaci traduzioni scritte.
- In casi pratici, per evitare vizi, le forze di polizia devono fare ogni sforzo documentato per reperire un interprete e, se ciò non è possibile immediatamente, fornire traduzioni scritte dei diritti e degli atti; il giudice valuta poi l'ammissibilità della convalida tenendo conto delle circostanze e degli sforzi compiuti.
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