Cassazione Civile, Ordinanza n. 25615/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi agli anni 2008 e 2009, con cui l'Amministrazione aveva contestato a un operatore di ricevitoria il mancato versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, ritenendo dovuta l'imposta per l'attività svolta per conto di bookmaker esteri. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, escludendo che egli potesse essere considerato "gestore" ai sensi della normativa richiamata e ritenendo la norma interpretativa del 2010 non retroattivamente applicabile perché innovativa. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 66, lett. a) e b), l. n. 220 del 2010, degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 11 preleggi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, l'Agenzia ha depositato gli atti di annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento, intervenuti sull'intera posizione della ricevitoria, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha preso atto dell'annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento oggetto di causa. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia sul merito e ha compensato integralmente le spese dell'intero giudizio, rilevando che la definizione della controversia è intervenuta nelle more del processo anche in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale n. 27/2018 richiamata nel provvedimento di autotutela.
Norme richiamate
art. 1, comma 66, lett. a) e b), L. 13 dicembre 2010, n. 220
Richiamato dall'Agenzia come norma interpretativa della disciplina dell'imposta unica; la CTR aveva ritenuto che la disposizione, per il suo contenuto, non potesse operare retroattivamente nelle annualità anteriori al 2011.
artt. 1 e 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Norme che disciplinano l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; la controversia verteva sulla loro applicazione alle ricevitorie che operano per conto di soggetti privi di concessione.
Invocato nel ricorso per cassazione in relazione al tema dell'efficacia temporale della norma interpretativa e del divieto di retroattività di disposizioni innovative.
Corte cost. n. 27/2018
declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nella parte in cui prevedono che - nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 - siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione
La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità è posta a base dell'annullamento in autotutela degli avvisi e della conseguente cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando l'atto impositivo oggetto di giudizio viene annullato in autotutela dall'amministrazione resistente, viene meno l'interesse alla decisione e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di sopravvenuta definizione della controversia per effetto dell'annullamento degli atti impugnati, la Corte non decide nel merito sulle censure di violazione di legge dedotte in cassazione.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la cessazione della materia del contendere interviene per eventi sopravvenuti nel corso del giudizio, specie se collegati a un mutamento del quadro normativo o costituzionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25627/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25607/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25608/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25610/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25611/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25612/2021 del 22/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →