Cassazione Penale, Ordinanza n. 32137/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte interviene su una precedente ordinanza della Seconda Sezione penale del 16/05/2025, resa nel ricorso proposto dall'imputato, già rigettato per infondatezza. Nel provvedimento attuale si rileva un mero errore materiale nel dispositivo della decisione precedente: per errata compilazione del SIC era stata omessa la statuizione sulle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili, benché queste avessero effettivamente partecipato al giudizio di legittimità mediante deposito di conclusioni scritte e avessero fornito un concreto contributo difensivo. La questione decisa riguarda quindi l'integrazione del dispositivo per la liquidazione delle spese in favore delle parti civili costituite.
La decisione
La Corte dispone l'integrazione del dispositivo della sentenza/ordinanza del 16/05/2025 nel procedimento a carico dell'imputato, aggiungendo la condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalle parti civili costituite, liquidate in complessivi euro 5.897,60 oltre accessori di legge. Il provvedimento odierno non modifica il precedente rigetto del ricorso, ma corregge l'omissione relativa alle spese processuali delle parti civili.
Norme richiamate
La decisione richiama implicitamente la regola sulla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite quando queste abbiano partecipato al giudizio e svolto attività difensiva; la Corte integra il dispositivo per dare attuazione a tale conseguenza.
Massime di principio
- Quando in Cassazione le parti civili costituitesi hanno effettivamente partecipato al giudizio di legittimità e depositato conclusioni scritte, il dispositivo deve recare la statuizione sulle spese di rappresentanza e difesa a loro favore.
- L'omissione della condanna dell'imputato alle spese delle parti civili, dovuta a mero errore materiale di compilazione del dispositivo, può essere corretta mediante integrazione del provvedimento senza incidere sull'esito sostanziale del ricorso.
- La liquidazione delle spese in favore di più parti civili difese congiuntamente deve tenere conto della pluralità delle posizioni assistite e dei relativi aumenti, purché sia accertata un'effettiva attività difensiva nel procedimento.
- Il rigetto del ricorso dell'imputato resta fermo anche quando il provvedimento successivo intervenga solo per integrare la statuizione accessoria sulle spese processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32026/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32060/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32061/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32062/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32063/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32064/2025 del 26/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →