Cassazione Penale, Sentenza n. 8342/2022 del 10/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto volto alla correzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 18621/2021. Il ricorrente censurava: 1) un travisamento del dato probatorio relativo alla posizione degli imputati al momento dell'arresto (la Corte avrebbe ritenuto che fossero in prossimità dell'ingresso della villa dove doveva avvenire la rapina, mentre dal verbale risultava che si trovavano a circa 900 metri), con conseguente erronea affermazione della prova del tentativo di rapina e dell'esclusione della desistenza volontaria; 2) un errore di valutazione riguardo ai delitti connessi all'arma, per un fraintendimento del contenuto di una conversazione intercettata che, secondo la difesa, era avvenuta solo fra gli altri correi e non coinvolgeva il ricorrente, per cui sarebbe da escludere la consapevolezza del ricorrente circa la disponibilità dell'arma.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ai sensi dell'art. 625-bis, commi 2 e 4, cod. proc. pen., il ricorso doveva essere proposto entro 180 giorni dal deposito della sentenza impugnata: la sentenza era stata depositata il 12 maggio 2021, pertanto il termine è scaduto l'8 novembre 2021. Il ricorso è stato invece depositato in cancelleria il 10 novembre 2021 (come risultante dal timbro di protocollo), con conseguente inammissibilità. Non è stata quindi esaminata la fondatezza delle censure di merito. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendosi la sua condotta carente di diligenza (con riferimento anche alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000, in tema di onere della prova dell'assenza di colpa).
Norme richiamate
commi 2 e 4: il ricorso straordinario per errore di fatto dev'essere proposto entro centottanta giorni dal deposito della sentenza impugnata, a pena d'inammissibilità
Termine perentorio e rigorosamente computato dal giorno del deposito della sentenza; il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito
In caso di inammissibilità del ricorso il proponente è condannato alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui l'esenzione dalla sanzione pecuniaria richiede prova dell'assenza di colpa; la corte ha ritenuto che in mancanza di tale prova la sanzione sia dovuta
Massime di principio
- Il termine per proporre il ricorso straordinario per errore di fatto è perentorio: va calcolato a partire dalla data di deposito della sentenza impugnata (non dalla pronuncia) e rispettato con precisione.
- La mancata proposizione del ricorso entro i 180 giorni determina l'inammissibilità senza che il giudice entri nel merito delle doglianze; le questioni di fatto o di diritto non saranno pertanto valutate se prevale una eccezione procedurale di tardività.
- L'inammissibilità comporta automaticamente, salvo prova contraria di assenza di colpa, la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); spetta al ricorrente dimostrare la non imputabilità o l'assenza di dolo/colpa nella tardività.
- In casi contestati circa la data di deposito o di protocollazione, è fondamentale conservare e produrre prove documentali (timbri, ricevute, raccomandate/PEC/courier con tracciatura) per dimostrare la tempestività o per contestare la data indicata dall'ufficio di cancelleria.
- Quando si impugnano errori di fatto occorre predisporre subito, e comunque entro il termine, una documentazione probatoria completa che evidenzi il travisamento oggetto di censura; non è prudente rinviare la produzione di documenti che dimostrino la posizione dei soggetti o la partecipazione a conversazioni intercettate.
- Se il termine è prossimo alla scadenza, è consigliabile depositare un atto cautelativo nei termini e poi integrare con memorie e documenti successivi; l'adempimento formale nei termini evita l'inammissibilità procedurale.
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