Ordinanza n. 3091/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, n. 2292/2026, che aveva respinto la domanda cautelare contro il meccanismo di formazione della graduatoria disciplinato dal d.m. n. 1115/2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio chiedendone la riforma, nell’ambito della controversia relativa alla formazione della graduatoria universitaria regolata dal d.m. n. 1115/2025. Dal provvedimento emerge che gli appellanti non avevano conseguito alcuna valutazione positiva negli esami di profitto e contestavano la loro esclusione dal meccanismo derogatorio di inserimento in graduatoria, ritenendo presumibilmente che l’ampliamento della platea dei candidati consentito dal decreto ministeriale dovesse operare anche nei loro confronti. Il TAR aveva ritenuto che la disciplina richiedesse comunque almeno una valutazione positiva quale requisito minimo e che i ricorrenti, non avendo conseguito alcuna sufficienza, fossero estranei al perimetro applicativo della deroga. Aveva inoltre ritenuto non manifestamente irragionevoli o sproporzionate le scelte amministrative, riconducibili alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo l’ordinanza del TAR congruamente motivata e l’appello allo stato infondato. Ha condiviso la valutazione secondo cui il d.m. n. 1115/2025, pur ampliando la platea dei candidati ammissibili alla graduatoria anche a chi non abbia conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, presuppone almeno una valutazione positiva negli esami di profitto. Poiché gli appellanti non avevano conseguito alcuna sufficienza, essi non rientravano nel perimetro applicativo della deroga. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l’esigenza di copertura tendenziale dei posti dovesse essere bilanciata con la garanzia di un livello minimo di preparazione accademica e che le scelte dell’amministrazione non apparissero, in sede cautelare, manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Sono state fatte salve le ulteriori valutazioni nel merito del giudizio di primo grado. La condanna alle spese della fase cautelare disposta dal TAR è stata mantenuta quanto alla soccombenza; le spese dell’appello cautelare sono state invece integralmente compensate per la novità della procedura.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; l’impugnazione è stata esaminata e respinta.
d.m. n. 1115/2025
"consentendo l’inserimento anche di coloro che non abbiano conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti"
La disciplina amplia la platea dei candidati ammessi alla graduatoria, ma richiede comunque almeno una valutazione positiva negli esami di profitto quale requisito minimo indefettibile.
Massime di principio
- Una disciplina derogatoria che consenta l’inserimento in una graduatoria a candidati privi della sufficienza in tutti gli insegnamenti può comunque subordinare l’ammissione al possesso di almeno una valutazione positiva; chi non abbia conseguito alcuna valutazione positiva resta estraneo al perimetro applicativo della deroga.
- Nella formazione di graduatorie universitarie, l’obiettivo della tendenziale copertura dei posti disponibili deve essere bilanciato con la necessità di garantire un livello minimo di preparazione accademica.
- In sede cautelare, le scelte riconducibili alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione non possono essere sospese quando non risultino manifestamente irragionevoli o sproporzionate.
- Il Consiglio di Stato, nel giudizio cautelare d’appello, può confermare l’ordinanza del TAR quando questa risulti congruamente motivata, facendo salve le valutazioni proprie del giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1466/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1416/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4228/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4230/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4231/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →