Cassazione Penale, Sentenza n. 9615/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, lo ha considerato assorbente e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Messina per il prosieguo del procedimento. Non ha esaminato i due motivi successivi (mancanza di motivazione circa la responsabilità e mancata assunzione di prova decisiva) perché assorbiti dal primo motivo. Sentenza a motivazione semplificata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nullità del giudizio di appello per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost., in relazione all'art. 178 lett. c) c.p.p.), dedotta perché, nonostante la richiesta tempestiva di trattazione orale presentata in data 03/11/2022 per l'udienza del 16/12/2022, la Corte d'appello ha proceduto con le forme del rito cartolare senza aver dato comunicazione alle parti della decisione di trattare con rito ordinario. La Corte di cassazione richiama la propria giurisprudenza secondo cui, in presenza della richiesta di discussione orale di una parte, la mancata comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione cartolare determina una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n.176 (modificato dall'art.16 D.L. 30/12/2021 n.228, conv. L. 25/02/2022 n.15)
Normativa emergenziale che ha disciplinato modalità straordinarie di trattazione (es. procedura cartolare/remote) durante la pandemia; utilizzata nel contesto per inquadrare la possibilità di procedere per iscritto, ma non può comprimere il diritto di difesa senza le garanzie procedurali previste (es. comunicazione alle parti).
art. 24 Cost.
Principio costituzionale del diritto alla difesa e al contraddittorio; la sua lesione è invocata quando la scelta del rito priva una parte della possibilità di discutere oralmente la causa, configurando una nullità rilevante.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prevede la nullità generale a regime intermedio per vizi che incidono sulla validità del procedimento; la Corte lo applica per dichiarare la nullità del giudizio di appello quando non è stata data la comunicazione necessaria a tutte le parti in presenza di una richiesta di trattazione orale.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021)
Principio consolidato richiamato: se una parte chiede la discussione orale in appello, la Corte deve comunicare a tutte le parti l'eventuale decisione di procedere per scritto; la mancata comunicazione determina una nullità generale.
Massime di principio
- La richiesta tempestiva di trattazione orale in appello impone alla Corte, se intende procedere per il rito cartolare, di darne comunicazione a tutte le parti; l'assenza di tale comunicazione configura nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- Le disposizioni emergenziali che autorizzano modalità scritte/remote non escludono le garanzie costituzionali del diritto di difesa; le misure straordinarie devono essere applicate rispettando il contraddittorio.
- Quando un motivo è 'assorbente', la Corte di cassazione può annullare la decisione impugnata senza esaminare altri motivi che risultano conseguenti o irrilevanti dopo la declaratoria di nullità.
- Rimedio pratico: l'annullamento comporta l'invio degli atti al giudice competente per il 'ulteriore corso' (nuova trattazione/decisione), pertanto la parte che invoca la nullità può ottenere la rinnovazione della fase procedurale eventualmente pregiudicata.
- Prassi consigliata per le parti: formulare e documentare tempestivamente la richiesta di discussione orale, conservare prova di avvenuta presentazione e controllare le comunicazioni di cancelleria; in caso di mancata comunicazione, proporre tempestivamente doglianza per nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
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