Cassazione Penale, Sentenza n. 4575/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva confermati colpevoli del reato di falsa testimonianza per aver dichiarato che la documentazione contabile di Carlo Cuccato, custodita in un magazzino in uso a Cavallini, era stata distrutta da un'alluvione. Quattro i motivi di cassazione: 1) mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per eseguire una perizia sul livello dell'allagamento; 2) censura per l'uso, a loro danno, della dichiarazione di Cuccato al curatore fallimentare circa il luogo dei documenti; 3) mancata e generica motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; 4) eccessiva motivazione e irragionevolezza della pena irrogata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato, poiché la richiesta di perizia si fondava su dati incerti e non verificabili e i giudici di merito avevano motivato adeguatamente il rifiuto. Il secondo motivo è stato giudicato irrilevante perché la decisione si fondava su altre dichiarazioni ritenute centrali; il terzo è stato respinto in quanto la sentenza d'appello ha adeguatamente richiamato il comportamento processuale negativo e i precedenti dei ricorrenti; il quarto è stato ritenuto infondato dato che la pena, prossima al minimo (due anni e due mesi), non richiedeva una motivazione analitica supplementare. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Prevede la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo che non risulti l'assenza di colpa del proponente nella determinazione dell'inammissibilità
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per valutare la possibile esclusione della sanzione pecuniaria in caso di mancanza di colpa nell'inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 3, n. 29968/2019; Sez. 2, n. 36104/2017; Sez. 5, n. 5582/2013)
Principi richiamati circa l'onere di motivazione nella determinazione della pena: motivazione sintetica può essere sufficiente salvo che la pena sia molto superiore alla misura media edittale, nel qual caso è richiesta motivazione più analitica
Massime di principio
- In Cassazione i motivi generici o che non confrontano criticamente le ragioni della decisione impugnata sono spesso dichiarati inammissibili.
- La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione dei fatti o della prova libera dei giudici di merito, salvo vizi di illogicità, contraddittorietà o manifesta insussistenza della motivazione.
- Le perizie di parte fondate su dati incerti, non verificabili o su dichiarazioni di terzi poste su livelli diversi dell'immobile difficilmente impongono la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello.
- Dichiarazioni di terzi marginali rispetto al nucleo probatorio non possono, da sole, determinare la riforma di una valutazione probatoria consolidata dai giudici di merito.
- La motivazione del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione della pena deve essere adeguata ma può essere anche sintetica; è richiesta motivazione più ricca solo se la pena eccede largamente la misura media dell'intervallo edittale.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile si possono applicare le sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la somma alla Cassa delle ammende, salvo prova di assenza di colpa nella scelta di proporre il ricorso.
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