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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20868/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna (24/12/2024) che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del GIP (25/11/2024) con riferimento alla contestazione di associazione di tipo eversivo (art. 270-bis c.p., comma 1,2,3) per mancanza di gravi indizi, confermando però la misura cautelare solo rispetto al reato di cui all'art. 604-bis c.p. Il Procuratore ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe sottovalutato la natura di reato di pericolo astratto, valutando le condotte per la loro efficacia concreta e non per la potenziale offensività; che gli elementi probatori (volantinaggio, riunioni, chat e proselitismo telematico, riferimenti a reperimento e uso di armi, collegamenti telematici e creazione di canali web) dimostrerebbero l'esistenza di una struttura organizzata idonea a perseguire finalità eversive.

La decisione

Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore (deciso il 29/04/2025). La Corte ha ritenuto condivisibile la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui l'associazione contestata, e la partecipazione degli odierni resistenti, non avevano raggiunto il grado di effettività e di dotazione di mezzi necessario a concretizzare un progetto eversivo; le azioni risultavano prevalentemente limitate a propaganda online, qualche volantino ritirato e una riunione con pochi partecipanti, senza disponibilità di armi, luoghi di incontro o altri mezzi operativi. È stato richiamato il principio per cui anche per i reati di pericolo presunto è necessario accertare l'idoneità concreta della struttura a realizzare il programma criminoso; non si può penalizzare la mera idea o adesione ideologica protetta dall'art. 21 Cost.. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile per carenza di vizio di diritto o manifesta illogicità nell'impugnato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    Trattasi di associazione con finalità di eversione dell'ordine democratico: pur essendo reato di pericolo presunto, la giurisprudenza e il giudice richiedono la prova della idoneità effettiva della struttura ad attuare, anche potenzialmente, un programma violento volto a sovvertire l'ordine democratico

  • art. 604-bis cod. pen.

    sub B (menzionato nel provvedimento di conferma della misura)

    Il provvedimento di riesame ha confermato la misura cautelare per il reato contestato sotto la lettera B (art. 604-bis), distinto dalla valutazione negativa sull'associazione eversiva

  • art. 21 Cost.

    Richiamato come principio limite: la mera adesione a ideologie estreme o la manifestazione di idee, pur riprovevoli, sono tutelate dalla libertà di manifestazione del pensiero e non possono essere di per sé motivo sufficiente per la configurazione dell'associazione eversiva senza elementi di concreta pericolosità

Massime di principio

  • Per reati di tipo associativo eversivo (art. 270-bis) non basta l'adesione ideologica o la propaganda: è necessaria dimostrazione dell'idoneità organizzativa e della concreta capacità, anche potenziale ma effettiva, di attuare un programma violento.
  • Atteggiamenti consistenti in attività telematiche, proselitismo online o affissione occasionale di volantini non sono automaticamente sufficienti a configurare l'associazione eversiva senza elementi aggiuntivi quali disponibilità di armi, luoghi di incontro, risorse logistiche o piani operativi.
  • Nei procedimenti cautelari il riesame non può semplicemente riformulare una diversa lettura più plausibile degli elementi di fatto adottati dal giudice di merito; l'annullamento richiede vizi di diritto, manifesta illogicità o travisamento probatorio.
  • Per ottenere misure cautelari o confermarle nell'ambito di associazioni eversive, l'accusa deve fornire elementi concreti di pericolosità (mezzi, preparazione, ripetitività e programmabilità delle condotte) oltre alla mera ideologia.
  • La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) pone un limite alla punibilità delle idee: la transizione dall'idea al reato richiede atti concreti o idoneità concreta a commettere delitti funzionali allo scopo eversivo.

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