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Sentenza

Sentenza n. 16808/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento del Decreto Direttoriale n. 749 del 30 giugno 2025 del Direttore Generale del Dipartimento per le Attività Culturali, Direzione Generale Spettacolo, del Ministero della Cultura, nella parte in cui, all'art. 3 (Istanze non ammesse), non ha ammesso a contributo la domanda presentata dalla ricorrente MICRO MACRO - ETS; nonché, ove occorra, del verbale n. 7/2025 del 18-19 giugno 2025 della Commissione Consultiva per il Teatro del Dipartimento per le Attività Culturali, Direzione Generale Spettacolo, Servizio I, Teatro, Danza, Attività circensi e Spettacolo Viaggiante, in relazione alla valutazione effettuata in merito al progetto presentato dal ricorrente MICRO MACRO - ETS; della scheda di valutazione relativa al progetto presentato dalla ricorrente, nella quale è riportato il punteggio di 8.90; del verbale n. 8/2025 del 29 luglio 2025 della Commissione Consultiva per il Teatro del Dipartimento per le Attività Culturali, Direzione Generale Spettacolo, Servizio I, Teatro, Danza, Attività circensi e Spettacolo Viaggiante, nella parte in cui ritiene che non siano emersi contenuti utili e sufficiente a determinare un riesame dei punteggi assegnati alla domanda del ricorrente; del Decreto Direttoriale n. 1200 del 30 luglio 2025 del Direttore Generale del Dipartimento per le Attività Culturali, Direzione Generale Spettacolo, del Ministero della Cultura, nella parte in cui, all'art. 1 (Istanze oggetto di riesame), ha confermato la non ammissione a contribuzione della domanda presentata dalla ricorrente MICRO MARCO - ETS; del Decreto Direttoriale del Direttore Generale del Dipartimento per le Attività Culturali, Direzione Generale Spettacolo, del Ministero della Cultura, del 8 agosto 2025, rep. n. 1291, recante determinazione di assegnazione dei contributi dell'anno 2025 per l'ambito Teatro ai sensi del D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, eventualmente anche non conosciuto; nonché, in subordine e ove occorra, per l'annullamento dell'art. 3, comma 7, del DM 10 febbraio 2014, così come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del DM 25 ottobre 2021, nella parte in cui prevede che le "la riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti della Commissione medesima", senza prevedere alcuna distinzione tra componenti di nomina ministeriale e componenti di nomina territoriale.

Giustizia amministrativa202600599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti direttoriali che hanno escluso e poi confermato l’esclusione dell’istanza di contributo per il progetto “Insolito Festival” dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo 2025-2027, nonché valutazione della Commissione consultiva e decreto di assegnazione dei contributi per il 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato l’esclusione dal contributo per il settore “Festival di teatro”, avendo ottenuto 8,9 punti a fronte della soglia minima di 10. Con i primi due motivi ha dedotto l’illegittima composizione della Commissione: la valutazione e deliberazione sarebbero state concluse con un collegio diverso da quello iniziale e, in particolare nel riesame del 29 luglio 2025, la presenza dei soli quattro componenti nominati dal Ministero, dopo le dimissioni dei tre designati dalla Conferenza Unificata, avrebbe compromesso rappresentatività, imparzialità e continuità dell’organo; in subordine ha chiesto l’annullamento dell’art. 3, comma 7, del d.m. 10 febbraio 2014 nella parte in cui non distingue le componenti. Con il terzo motivo ha contestato la mancata indicazione nel verbale delle ragioni dell’astensione di un commissario e del dissenso di un altro. Con il quarto ha lamentato difetto di motivazione e istruttoria, sostenendo che il punteggio numerico non chiarisse criteri, subcriteri e ragioni della valutazione. In replica ha inoltre contestato i punteggi attribuiti ad alcuni indicatori del progetto, invocando il sindacato sulla manifesta incongruenza rispetto ai dati. Con il quinto e sesto motivo ha dedotto illogicità, disparità di trattamento e travisamento, confrontando il punteggio di 8,9 del 2025 con quello di 20,2 ottenuto nel 2024 e con i risultati di altri organismi ritenuti analoghi. Con il settimo ha invocato il legittimo affidamento, in ragione dei contributi ricevuti dal 2020 al 2024 e della programmazione già predisposta.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha accertato che la valutazione del progetto per il settore Festival di teatro e l’assegnazione del punteggio furono deliberate il 18 giugno 2025, con la partecipazione di tutti i componenti allora in carica, salvo l’astensione di un commissario; l’abbandono dei tre componenti designati dalla Conferenza Unificata avvenne il giorno successivo e riguardò la valutazione di un diverso settore. Ha quindi escluso il dedotto vizio della valutazione originaria. Quanto al riesame del 29 luglio, ha ritenuto legittimo il funzionamento della Commissione con i quattro componenti rimasti: i commissari sono esperti tecnici, posti sullo stesso piano indipendentemente dall’autorità di nomina, e il quorum strutturale di quattro membri è predeterminato in modo fisso, senza quote che debbano essere rappresentate in ogni seduta; perciò ha respinto anche la censura subordinata contro l’art. 3, comma 7, del d.m. 10 febbraio 2014. Ha respinto la censura sulle astensioni: è sufficiente la dichiarazione di astensione, senza che il verbale debba esporne ogni volta la ragione specifica. Ha respinto anche la censura sulla mancata verbalizzazione delle motivazioni individuali di dissenso, poiché gli apprezzamenti dei commissari sono assorbiti nella decisione collegiale finale e non è necessaria la separata verbalizzazione in assenza di una specifica previsione. Quanto alla motivazione del punteggio, la scheda allegata riportava i sub-punteggi e la griglia dell’allegato B al d.m. n. 463/2024 fissava indicatori e punteggi massimi, consentendo di ricostruire l’iter tecnico seguito; il voto numerico risultava quindi sufficiente. Le contestazioni puntuali sui singoli indicatori, introdotte nella memoria di replica per precisare e calibrare le censure, non sono state esaminate perché avrebbero dovuto essere dedotte con memoria depositata nel termine dell’art. 73 c.p.a., così da consentire il pieno contraddittorio. Ha respinto congiuntamente le censure di illogicità, disparità e affidamento: le procedure sono comparative e periodiche, sicché il risultato di una tornata non vincola quelle successive, né il precedente finanziamento o il finanziamento di altri organismi dimostra di per sé disparità o illogicità; non sussiste affidamento alla continuità del contributo. Spese compensate nei confronti del Ministero; nulla sulle spese per i Comuni controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso è manifestamente infondato, anche alla luce dei consolidati principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di questa Sezione in fattispecie analoghe (di cui, del resto, la stessa ricorrente ha preso atto nella memoria di replica), con la conseguenza che, ai sensi del disposto dell’art. 49, comma 2 cod. proc. amm. e per ovvie ragioni di economia processuale, non si ravvisa la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati non evocati in giudizio.

    Quando il ricorso è manifestamente infondato, il giudice può, per ragioni di economia processuale, non disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati non evocati.

  • art. 2, comma 1, d.m. 10 febbraio 2014

    Il quadro normativo di riferimento rende evidente che tutti i componenti delle Commissioni consultive sono individuati unicamente in ragione delle loro specifiche competenze e professionalità, avendo il legislatore inteso circoscrivere la scelta, quale che sia l’autorità a ciò investita (Ministro o Conferenza unificata), nell’ambito degli “esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni”.

    I componenti delle Commissioni consultive sono selezionati in ragione della competenza e professionalità e, una volta nominati, partecipano all’organo su un piano paritario, senza una distinta funzione rappresentativa legata all’autorità designante.

  • art. 3, commi 7 e 8, d.m. 10 febbraio 2014

    Ebbene, una volta designata la composizione della Commissione, essa può correttamente e legittimamente operare nel solo rispetto del quorum strutturale e delle maggioranze previste dal d.m. 10 febbraio 2014, senza che possano trovare ingresso o assumere un qualche rilievo differenziazioni legate alla distinta “provenienza” (statale vs territoriale) dei commissari che la compongono: tutti i membri, infatti, sono posti sullo stesso piano, essendo chiamati a far parte dell’organo in considerazione del proprio curriculum e dell’esperienza professionale maturata nello specifico settore di riferimento (danza, teatro, musica, ecc.), indipendentemente da quale sia l’autorità che li abbia selezionati e designati.

    La Commissione può deliberare quando è raggiunto il quorum strutturale e secondo le maggioranze previste, senza che sia necessaria la presenza di componenti appartenenti a una specifica quota di nomina.

  • art. 2 d.P.R. 14 maggio 2007, n. 89

    Il quadro normativo di riferimento rende evidente che tutti i componenti delle Commissioni consultive sono individuati unicamente in ragione delle loro specifiche competenze e professionalità, avendo il legislatore inteso circoscrivere la scelta, quale che sia l’autorità a ciò investita (Ministro o Conferenza unificata), nell’ambito degli “esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni”.

    La composizione delle Commissioni consultive è funzionale a riunire esperti qualificati; le designazioni territoriali non attribuiscono ai componenti un mandato rappresentativo o interessi distinti nell’attività tecnica dell’organo.

  • art. 73 c.p.a.

    L’esame di tali questioni è precluso al Collegio per un dirimente profilo di carattere pregiudiziale, dato dal fatto che esse, nella misura in cui sono funzionali ad illustrare in maniera più compita e dettagliata, precisare e “calibrare” le censure sollevate nel ricorso, avrebbero dovuto essere articolate con una memoria illustrativa da depositarsi del termine (di 30 giorni) all’uopo contemplato dall’art. 73 cod. proc. amm., onde dare alla controparte la possibilità di replicarvi, dovendosi garantire un contradditorio pieno ed effettivo anche su tali argomentazioni.

    Le precisazioni o articolazioni delle censure devono essere introdotte nel termine previsto per la memoria illustrativa, così da assicurare alla controparte la possibilità di replicare e un contraddittorio pieno ed effettivo.

  • art. 5, comma 2, d.m. 23 dicembre 2024, n. 463

    Nello specifico, la parte non contesta il meccanismo di funzionamento della commissione, per il quale l’art. 3 del D.M. 10 febbraio 2014, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. 26 ottobre 2021, prevede, al comma 7, un quorum costitutivo nella misura di quattro membri (“La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno quattro componenti della Commissione medesima”), con l’ulteriore precisazione che “I pareri della Commissione sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il parere si intende contrario” (cfr. comma 8).

    Il riesame delle istanze è affidato alla Commissione consultiva competente per materia e si svolge nel rispetto delle regole di costituzione e deliberazione dell’organo; il testo non attribuisce alla componente territoriale un requisito autonomo di presenza.

  • art. 2, comma 3, d.m. 10 febbraio 2014

    Il principio di imparzialità richiede, pertanto, che il Commissario che versi in una posizione di conflitto di interessi rispetto ad uno o più organismi si astenga dalle operazioni di valutazione, al fine di non alterare l’esito del giudizio con condizionamenti indebiti, rendendo apposita dichiarazione al riguardo ma senza la necessità di indicare, volta per volta, quale sia la specifica ragione di astensione.

    Il commissario in conflitto di interessi deve astenersi e dichiarare l’astensione; non è necessario verbalizzare ogni volta la specifica ragione che l’ha determinata.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Ribadito, infatti, che al verbale n. 7/2025 è allegata la scheda di valutazione del progetto della ricorrente contente i sub-punteggi assegnati per ciascun fenomeno/indicatore, per il resto non sono ravvisabili i dedotti profili di carenza di motivazione, essendo essa sufficientemente compendiata nel punteggio numerico assegnato ai singoli fenomeni in base all’apposita “griglia di valutazione” contenuta nell’allegato B al d.m. n. 463/2024.

    Il punteggio numerico può motivare la valutazione tecnica quando è riferito ai singoli indicatori di una griglia predeterminata e la scheda riporta i relativi sub-punteggi.

  • art. 5 d.m. 23 dicembre 2024, n. 463

    Ebbene, ad avviso del Collegio, la predetta griglia di valutazione delineata dalla lex specialis contempla criteri sufficientemente specifici e dettagliati, che declinano la valutazione di qualità artistica per il settore di riferimento in una molteplicità di fenomeni/indicatori, cui corrispondono punteggi massimi fissati ex ante, prefigurando e predeterminando l’alveo nel quale deve svolgersi il giudizio tecnico-discrezionale devoluto alla Commissione, in maniera tale da consentire di ricostruire l’iter logico che ha condotta all’assegnazione del punteggio numerico in concreto attribuito.

    La griglia con indicatori specifici e punteggi massimi predeterminati delimita la discrezionalità tecnica e consente di ricostruire l’iter logico della valutazione espressa mediante punteggio numerico.

  • art. 9, comma 1, d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112

    In particolare, è stato precisato che “ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»), convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112, è previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministro della cultura) sono rideterminati i criteri per l’erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, statuendo che «I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi».”

    I criteri di assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo devono considerare l’importanza culturale della produzione, i livelli quantitativi, l’affluenza del pubblico e la regolarità gestionale.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Un sistema di finanziamento allo spettacolo così congegnato, del resto, rende evidente che non può essere ragionevolmente invocato alcun legittimo affidamento sulla continuità dei contributi statali, appunto perché l’ammissione alla sovvenzione presuppone, di volta in volta, la presentazione di un progetto da sottoporsi ad uno scrutinio comparativo di natura tecnico-discrezionale, volto a misurare il pregio qualitativo di ciascuna proposta appunto in comparazione con le altre presentate.

    La precedente ammissione ai contributi non fonda un affidamento alla loro continuità quando ciascuna annualità o tornata comporta una nuova valutazione comparativa e tecnico-discrezionale dei progetti.

Massime di principio

  • Nelle Commissioni consultive tecniche, i componenti sono chiamati a operare in ragione delle proprie competenze e professionalità, non come rappresentanti degli enti o delle autorità che li hanno designati; in mancanza di una diversa previsione normativa, la Commissione può deliberare se sono rispettati il quorum strutturale e le maggioranze stabiliti, senza che debbano essere presenti componenti di ciascuna quota di nomina.
  • L’astensione del commissario in situazione di conflitto di interessi richiede un’apposita dichiarazione, ma non l’indicazione nel verbale della specifica ragione dell’astensione in ogni singolo caso.
  • In assenza di una disposizione che imponga l’autonoma verbalizzazione dei giudizi individuali, gli apprezzamenti dei commissari possono essere assorbiti nella deliberazione collegiale finale; la verbalizzazione deve documentare gli aspetti essenziali e significativi dell’attività, non ogni passaggio interno.
  • Il voto numerico è motivazione sufficiente di una valutazione tecnico-discrezionale quando si fonda su una griglia previamente definita, articolata in indicatori e subcriteri specifici con punteggi massimi predeterminati, e la scheda rende conoscibili i punteggi attribuiti ai singoli indicatori.
  • Nelle procedure periodiche e comparative di assegnazione di contributi, il punteggio conseguito in una precedente tornata o il finanziamento ottenuto da altri partecipanti non dimostra, da solo, illogicità o disparità di trattamento, poiché la valutazione dipende dal confronto tra i progetti presentati e dalle condizioni della singola tornata.
  • Il precedente ottenimento di contributi pubblici non genera un legittimo affidamento alla loro prosecuzione quando ogni nuova assegnazione presuppone la presentazione di un progetto e una nuova valutazione comparativa.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini e notificazione del ricorso
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoTermini del procedimento

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