Sentenza del 27/02/2015 n. 4087 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella relativa alla TARSU per l’anno 2004, sostenendo di aver trasferito la sede notarile nel 1999 e di non occupare più l’immobile. In cassazione ha dedotto: la nullità della sentenza della CTR per contrasto tra motivazione, sfavorevole al contribuente, e dispositivo, che dichiarava di accogliere l’appello; la violazione degli artt. 63, 64 e 70 del D.Lgs. n. 507/1993, perché la tassa sarebbe dovuta solo in presenza di effettiva occupazione o detenzione e non per la sola iscrizione negli elenchi comunali; e il vizio di motivazione, lamentando che la CTR non avesse valutato la comunicazione di cessazione inviata alla concessionaria Gest Line e la documentazione attestante il trasferimento. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del controricorso, sottoscritto dal Vice Sindaco, e la litispendenza per la contemporanea proposizione di un ricorso per revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese, poiché la giurisprudenza rilevante si era formata dopo la proposizione del ricorso. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità del controricorso: l’impedimento del Sindaco a firmare la procura si presume, salvo prova contraria, e la procura del Vice Sindaco è valida anche se non indica le ragioni dell’impedimento. Ha ritenuto superata e comunque infondata l’eccezione di litispendenza: il ricorso per revocazione era stato dichiarato improcedibile con decisione passata in giudicato e, ai sensi dell’art. 398, comma 4, c.p.c., la sua proposizione non sospende automaticamente il termine né il giudizio di cassazione. Il primo motivo è stato rigettato: il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità solo se impedisce di ricostruire il comando giudiziale; qui la motivazione rendeva chiaro il rigetto dell’appello e la diversa formula del dispositivo è stata considerata un errore materiale. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati rigettati: la cessazione dell’occupazione non comunicata tempestivamente al Comune può escludere la tassa per le annualità successive solo alle condizioni dell’art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, ossia presentando denuncia tardiva entro sei mesi dalla notifica del ruolo e provando la cessazione, oppure dimostrando che la tassa è stata pagata dal subentrante. La CTR aveva accertato che la comunicazione era stata inviata alla concessionaria, non al Comune; l’eventuale mancato inoltro da parte della concessionaria non integrava il vizio di motivazione dedotto. La questione del pagamento da parte del nuovo occupante è stata dichiarata inammissibile perché non esaminata dalla CTR e non specificamente censurata come omesso esame. È rimasto quindi fermo l’obbligo relativo alla TARSU 2004.
Norme richiamate
la proposizione del ricorso per revocazione di una sentenza non sospende ipso iure il termine per ricorrere per cassazione (nè il relativo procedimento), potendo la sospensione conseguire, solo, ad un apposito provvedimento, adottato (ricorrendone le condizioni) dal giudice della revocazione.
La revocazione non sospende automaticamente né il termine né il procedimento di cassazione: occorre un provvedimento espresso del giudice della revocazione.
La contraddizione tra motivazione e dispositivo, che comporta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c. , n. 4, è ravvisabile nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, per l'impossibilità di ricostruire la statuizione del giudice
La difformità tra motivazione e dispositivo invalida la sentenza solo quando non sia possibile individuare la decisione effettivamente assunta; un errore materiale nel dispositivo non basta se il comando è ricostruibile.
La contraddizione tra motivazione e dispositivo, che comporta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c. , n. 4, è ravvisabile nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, per l'impossibilità di ricostruire la statuizione del giudice
Il vizio di nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo è deducibile in cassazione quando l’incoerenza rende impossibile identificare la statuizione giudiziale.
Art. 64, commi 1, 3 e 4, D.Lgs. n. 507/1993
la tassa in esame "è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria" (comma 1), stabilisce, per quanto qui interessa, al comma 3, che "la cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata"; e, al comma 4, che "in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio".
La cessazione dichiarata durante l’anno dà diritto all’abbuono dal bimestre successivo alla denuncia. Se la denuncia non è presentata nell’anno della cessazione, la tassa per le annualità successive può comunque non essere dovuta se il contribuente prova la cessazione oppure se risulta che il tributo è stato assolto dal subentrante.
Art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993
lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo art., da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
Per ottenere lo sgravio o il rimborso in caso di denuncia tardiva, questa deve essere presentata entro sei mesi dalla notifica del ruolo; il termine è previsto a pena di decadenza. La norma è indicata dalla sentenza nella formulazione applicabile alla controversia.
Massime di principio
- Per la TARSU, il trasferimento o la cessazione dell’attività non bastano da soli: occorre presentare la denuncia di cessazione al Comune secondo le modalità previste, conservandone prova.
- Se la denuncia non è stata presentata nell’anno della cessazione, la tassa per gli anni successivi può essere esclusa provando l’effettiva cessazione e presentando la denuncia tardiva entro sei mesi dalla notifica del ruolo; in alternativa, rileva la prova del pagamento da parte del soggetto subentrante.
- L’invio della comunicazione alla concessionaria, anziché all’ente impositore, non è stato ritenuto sufficiente in questo caso: l’eventuale mancato inoltro della comunicazione non consente di ottenere l’annullamento della cartella attraverso la censura di vizio motivazionale.
- La difformità tra motivazione e dispositivo comporta nullità solo se impedisce di ricostruire la decisione; se la motivazione chiarisce senza ambiguità l’esito, la formula errata del dispositivo può essere considerata un mero errore materiale.
- Una questione non esaminata nella decisione impugnata, come la deduzione del pagamento da parte del nuovo occupante, deve essere introdotta in cassazione con una censura processuale appropriata e specifica; altrimenti può essere dichiarata inammissibile.
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