Cassazione Penale, Sentenza n. 12368/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Morelli ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo un errore percettivo della Corte di Cassazione nella valutazione dell'appello: sostiene che la Corte ha ritenuto genericamente inammissibile la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche perché l'atto di appello, a suo dire, non si era limitato a invocare l'incensuratezza ma aveva fornito argomentazioni specifiche (richiamo al "giusto equilibrio della sanzione" in rapporto alle aggravanti, elementi di positiva personalità quali la denuncia del furto dell'autovettura e comportamenti rispettosi verso le forze dell'ordine). Il ricorrente lamenta che la Corte di legittimità abbia errato sulla condizione di ammissibilità dell'appello omettendo di considerare tali argomentazioni.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. È stata respinta anche la richiesta di rinvio formulata dal difensore per adesione all'astensione collettiva, in quanto il procedimento si è svolto con rito camerale non partecipato (art. 610, comma 1 e art. 611 c.p.p.). La Corte ha ritenuto che il vizio addotto non rientri nella nozione di errore percettivo prevista dall'art. 625-bis: le contestazioni attengono a valutazioni di merito/giuridiche o risultano non decisive, e l'omesso esame del motivo non determina necessariamente un errore di fatto secondo la giurisprudenza consolidata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Disciplina il rimedio straordinario per errore di fatto: applicabile solo ad errori percettivi nella lettura degli atti che abbiano determinato una decisione diversa; non copre errori di giudizio o interpretazione giuridica.
art. 610, comma 1 e art. 611 cod. proc. pen.
Regolano il rito camerale non partecipato: quando il procedimento è trattato per iscritto e senza partecipazione dell'avvocato, la dichiarazione di astensione collettiva del difensore non dà diritto al rinvio.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, con condanna alle spese; consente anche la condanna alla somma per la Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa correlati all'impugnazione irrituale.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Regola le censure motivazionali impugnabili in sede di gravame; la mancata formulazione di censure motivazionali specifiche può rendere il motivo generico e inammissibile.
art. 74, commi 2, 3 e 4, T.u. stupefacenti
Norma sostanziale relativa alle fattispecie di stupefacenti per le quali il ricorrente era stato riconosciuto colpevole in grado d'appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della valutazione sull'autosufficienza delle doglianze: la regola sull'autosufficienza degli atti processuali e l'onere di dimostrare che una censura omessa fosse decisiva.
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis è ammesso soltanto per errori percettivi e materiali nella lettura degli atti che abbiano effettivamente determinato una decisione diversa; non è lo strumento per contestare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
- L'omesso esame di un motivo da parte della Corte di cassazione dà diritto al rimedio straordinario solo se il ricorrente dimostra che l'omissione era decisiva e derivante da una percezione erronea degli atti; se l'omissione non avrebbe cambiato l'esito, il rimedio è inammissibile.
- Le istanze di rinvio fondate sull'adesione del difensore ad astensioni collettive sono inefficaci quando il procedimento sia trattato con rito camerale non partecipato: in tali casi la presenza del difensore non è prevista e la richiesta è priva di effetti.
- Nelle impugnazioni è necessario formulare censure specifiche e motivazionali (art. 606 c.p.p.); invocazioni generiche di attenuanti rischiano l'inammissibilità.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o irrituale il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12327/2024 del 26/03/2024
- Sentenza penale · 26 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12328/2024 del 26/03/2024
- Sentenza penale · 26 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12331/2024 del 26/03/2024
- Sentenza penale · 26 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12334/2024 del 26/03/2024
- Sentenza penale · 26 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12335/2024 del 26/03/2024
- Sentenza penale · 26 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12336/2024 del 26/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →